Detrazioni fiscali e congruità delle spese: ancora fuori i prezzari DEI?
La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto anti-frode e ne rimette i contenuti con alcune modifiche per il contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti
Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) che ha previsto nuove misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Un provvedimento d'urgenza nato a seguito della denuncia dell'Agenzia delle Entrate su 4 miliardi di crediti fiscali sui quali ha individuato particolari profili di rischio.
Contrasto alle frodi: dall'1 gennaio 2021
Il Decreto anti-frode non sarà, però, convertito in legge. Ormai è chiaro dopo il voto di fiducia da parte del Senato all'emendamento sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Nell'attuale versione di legge di Bilancio 2022, all'esame della Camera dei Deputati oggi, sono previste le seguenti misure in materia di contrasto alle frodi:
- comma 28, lettera d-bis) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121", sono inserite le seguenti: “nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi" e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la dichiarazione nella dichiarazione redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità";
- comma 28, lettera e) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";
- comma 28, lettera e-bis) - all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
- comma 29, lettera b) - all'art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente: "1-ter. Per le spese relative agli interventi
elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; - comma 30 - Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, è inserito il seguente: "Art. 122-bis. – (Misure
di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L’Agenzia delle
entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere,
per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e
122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma l, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2"; - comma 31 - "L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
- comma 32 - "Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- comma 33 - "Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione";
- comma 34 - "Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi";
- comma 35 - "Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore";
- comma 36 - "Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";
- comma 41 - "Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157".
Congruità delle spese: quali prezzari utilizzare
Per comprendere come cambiano i riferimenti relativi all'asseverazione di congruità delle spese sostenute, occorre riferirsi al comma 28, lettere e) ed e-bis).
Delle modifiche chirurgiche che in un primo momento erano accolte con un via libera ai prezzari della casa editrice privata DEI per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Lo stesso Deputato del M5S, Riccardo Fraccaro, all'indomani dell'approvazione da pare del Senato aveva scritto sulla sua pagina Facebook "è stato introdotto il prezziario DEI anche per i bonus ordinari" e tutti ci abbiamo creduto sulla parola.
Andiamo adesso ad analizzare le modifiche e a comprenderne la reale portata.
Ecco la futura versione dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio:
"L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Ma l'art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio non subisce alcuna modifica e prevede sempre:
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative.
Ricordiamo che la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate aveva chiarito un aspetto importate sull'asseverazione di congruità delle spese sostenute, ovvero che i prezzari individuati all'Allegato A, punto 13 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), potessero essere utilizzati unicamente per l'ecobonus 110% e non per il sismabonus 110% o gli altri bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nasceva dal presupposto che l'art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio non facesse alcun riferimento al Decreto Requisiti tecnici ecobonus ma al solo Decreto Asseverazioni.
La modifica al comma 13-bis risulta completamente scollegata ai prezzari individuati all'Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici ecobonus. Restano seri dubbi sulla portata normativa di questa modifica.
Ma se dovesse essere confermata la nostra analisi, la situazione resterà la stessa e quindi per l'asseverazione di congruità del:
- ecobonus 110% è possibile utilizzare:
- i prezzari regionali o i prezzari DEI;
- in mancanza le analisi dei prezzi e in tali casi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I al Decreto Requisiti tecnici ecobonus;
- per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al Decreto Requisiti tecnici ecobonus;
- i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022;
- sismabonus 110% e di tutti gli altri bonus edilizi che
utilizzano le opzioni alternative:
- i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022;
- nelle more della pubblicazione del decreto, è possibile utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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