Installazione pannelli fotovoltaici: il diniego va sempre motivato
Il parere negativo di un’Amministrazione non può limitarsi a un provvedimento generico
Pannelli fotovoltaici e diniego all’installazione: ogni eventuale parere negativo sull'autorizzazione paesaggistica va adeguatamente motivato e non può basarsi su un provvedimento generico.
Diniego autorizzazione paesaggistica e pannelli fotovoltaici: la sentenza del TAR
Così ha stabilito il TAR Molise con la sentenza n. 391/2021, a seguito del ricorso presentato contro un’Amministrazione Regionale e una Soprintendenza, a seguito del diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedimento semplificato a norma dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio), per l’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio residenziale, posti in aderenza al tetto con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda esposta a sud/ovest.
Nel giudicare il caso, il Collegio ha preliminarmente ricordato che l’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo, di interesse nazionale, della produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. il d.lgs. 28 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, e, in particolare, il suo articolo 11).
In particolare l’installazione dei pannelli fotovoltaici:
- è vietata unicamente in aree considerate non idonee dalle Regioni, come, ad esempio, potrebbero essere i centri storici;
- nelle altre ipotesi, la compatibilità del singolo impianto deve essere valutata caso per caso, senza tralasciare l’importanza riconosciuta alle fonti di energia rinnovabili e alternative, e tenendo nel debito conto il fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.
TAR: impianti fotovoltaici vanno incentivati
Proprio per questo il giudice amministrativo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la “compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio”.
Il TAR ha quindi rilevato che l’intervento proposto è conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera B.8, del d.P.R. n. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Tale disposizione prevede che i “pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici” debbano essere “integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42” (art. 3, comma 1, lettera B.8 del DPR 31/2017). Da questo punto di vista, la descrizione dell’opera presentata nell’istanza è pienamente aderente a tali previsioni.
Non solo: mentre la Regione aveva espresso un parere favorevole sull’istanza, perché “l’intervento risulta compatibile con le norme del Piano Territoriale Paesistico Ambientale, la Soprintendenza si è opposta, limitandosi a dichiarare che l’“intervento si presenta oltremodo impattante sotto l’aspetto percettivo-visivo e paesaggistico-ambientale. Le opere proposte, per i suoi materiali componenti e tipologia costruttiva confliggono con i parametri paesaggistico-architettonici dell’ambito in esame, costituito dall’insediamento urbano consolidato".
Autorizzazione paesaggistica per impianto fotovoltaico: il diniego va adeguatamente motivato
Tenendo conto del generale favor legislativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, della conformità dell’intervento in questione alle prescrizioni legislative volte a minimizzarne l’impatto visivo, e dell’esistenza, nello specifico, anche di una posizione regionale favorevole, secondo il TAR la Soprintendenza avrebbe quindi dovuto rendere un’analitica e approfondita motivazione a supporto del proprio diniego, al fine di far effettivamente comprendere perché la semplice realizzazione dei pannelli dovesse ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.
La Soprintendenza si è invece limitata ad affermare che “Le opere proposte, per i materiali componenti e tipologia costruttiva confliggono con i parametri paesaggistico-architettonici”, senza esplicitare sotto quale profilo i “materiali componenti” e “la “tipologia costruttiva” sarebbero stati in conflitto con i parametri paesaggistico-architettonici; né indica in alcun modo se sia possibile ovviare a tali supposte criticità con modifiche progettuali.
Oltretutto, a seguito del preavviso del parere negativo, l’istante aveva fatto pervenire le seguenti osservazioni:
- la zona oggetto di realizzazione dell’intervento riguarda una zona urbana al di fuori dell’aggregato storico, di talché risulterebbe eccessivo ritenere che l’impianto proposto fosse in conflitto “con i parametri paesaggistico-architettonici dell’ambito in esame”;
- l’impianto non è visibile dalle strade limitrofe ed appena percepibile dalla strada antistante l’accesso all’edificio in questione;
- nella stessa area di intervento, inoltre, sono presenti altri impianti, analoghi a quello di cui all’istanza;
- l’impianto, infine, è realizzato conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della lettera B.8 del DPR 31/2017.
Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza:
- ha completamente omesso la disamina delle osservazioni ricevute;
- si è limitata meccanicamente a ribadire il proprio assunto di incompatibilità dell’opera con il contesto paesaggistico, ambientale e architettonico di riferimento;
- non ha nemmeno indicato le “modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto”, o, in alternativa, delle ragioni per cui lo stesso debba ritenersi insanabilmente “incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento”.
I pannelli fotovoltaici rappresentano parte integrante del paesaggio
Se le ragioni d’incompatibilità opposte andavano ricondotte ai “materiali componenti” e alla “tipologia costruttiva” – la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare quali tipo di componenti, o quale tipologia costruttiva di pannelli fotovoltaici, dovessero essere utilizzati per risultare meglio inseriti nel contesto paesaggistico di riferimento, oppure fornire una plausibile giustificazione in ordine all’assoluta incompatibilità dell’opera con i valori alla cui cura è preposta; partendo pur sempre dal presupposto che “la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata”.
La decisione della Soprintendenza è stata quindi presa anche in violazione dell’articolo 11, comma 7, del d.P.R. n. 31/2017: il ricorso è stato dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Documenti Allegati
Sentenza