I divieti di edificazione in zona vincolata sono assoluti?
Gli interventi realizzati in zona vincolata sono condonabili oppure no? Ecco la risposta del Consiglio di Stato
Gli abusi edilizi in zona con divieto di edificazione sono insanabili oppure no? Dipende dai casi, come dimostra la sentenza n. 8513/2021 del Consiglio di Stato, VI sez., sul ricorso proposto dal Ministero dei Beni Culturali contro il provvedimento di condono edilizio concesso da un’amministrazione comunale per alcuni interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire in una zona vulcanica.
Condono in zona con divieto di edificazione: si può concedere oppure no?
Nel caso in esame, il Ministero dei Beni Culturali si è appellato al Consiglio di Stato a seguito della sentenza breve del Tar Campania con cui era stata accolta una richiesta di condono presentata ai sensi della Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio). La sanatoria era stata prima negata sul presupposto che l’immobile interessato ricadesse in “zona rossa” a rischio vulcanico, soggetta a divieto di edificazione a scopo residenziale.
Secondo la parte appellata invece, l’intervento eseguito, consistente in una ristrutturazione edilizia eseguita mediante demolizione e ricostruzione di muri, sostituzione di parte della copertura e rifacimento intonaci, era pienamente sanabile e compatibile con l’assetto urbanistico dell’area.
Condono in area non edificabile: la sentenza del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito dal Tar, considerando l’appello improcedibile. Il Comune infatti aveva precedentemente rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che si era espressa in senso favorevole.
In particolare, l’ente aveva considerato che "le opere abusivamente realizzate, finalizzate all’adeguamento funzionale statico ed igienico sanitario di una unità abitativa configurano intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile preesistente e di recente impianto, senza che abbia comportato sacrificio di aree libere circostanti il fabbricato, né compromissione e/o interferenza con le visuali di panoramicità offerte dal contesto costituente la zona urbanizzata di cui all’art. 13, zona RUA del vigente – Ambito comuni Vesuviani” e rilevato "la compatibilità delle opere con i valori paesaggistici del sito e della preesistenza edificata facente parte di contesto urbanizzato a prevalente destinazione residenziale”.
Con questo parere, la Soprintendenza aveva quindi superato la propria posizione iniziale, riconoscendo che le opere originariamente contestate integrano un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato ad un “adeguamento funzionale statico ed igienico sanitario” dell’immobile pienamente compatibile con i “valori paesaggistici del sito”.
Di conseguenza, la parte appellante, ossia la Soprintendenza stessa non ha alcun interesse ad impugnare il provvedimento, e l’appello è stato dichiarato improcedibile dato che, nonostante il divieto di edificazione presente in zona, gli interventi sono stati effettuati su un edificio preesistente e compatibilmente con i valori paesaggistici del sito.
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Sentenza