APE convenzionale: cosa cambia nel 2022?
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha apportato un'importante modifica alla procedure per la predisposizione dell'APE convenzionale
Con la pubblicazione ed entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sono in vigore le proroghe e le modifiche che riguardano le principali detrazioni fiscali in edilizia, tra le quali non poteva mancare il superbonus 110%.
Il superbonus 110% negli edifici plurifamiliari
Tra i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali del 110%, all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) figurano:
- i condomini;
- le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici plurifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.
Ricordiamo che a seguito della Legge di Bilancio 2022, per questi soggetti beneficiari la scadenza per eseguire interventi di superbonus è stata prorogata al 2025 con un decalage dell'aliquota fiscale che resta al 110% fino al 31 dicembre 2023 per poi diminuire;
- al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- al 65% per le spese sostenute nel 2025.
L'intervento decisamente più richiesto in questi primi 18 mesi di applicazione del superbonus 110% è quello di riqualificazione energetica che contiene all'interno diverse possibilità:
- l'isolamento termico a cappotto delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (intervento trainante);
- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione (intervento trainante);
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (intervento trainato);
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari (intervento trainato);
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (intervento trainato);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi (intervento trainato).
Ecobonus 110%: i requisiti
Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la norma richiede delle condizioni di accesso e dei requisiti da soddisfare:
- deve essere preesistente un impianto di riscaldamento;
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico è
richiesto:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus);
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Ecobonus 110%: l'APE negli edifici plurifamiliari
Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari, partendo dai singoli APE di ogni unità immobiliare, l'Allegato A, punto 12.2 richiede la predisposizione di un particolare attestato chiamato "APE convenzionale" utilizzabile solo scopo di dimostrare che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).
Il successivo punti 12.3 dell'Allegato A citato prevede che gli APE convenzionali siano predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
Ecobonus 110%: l'APE convenzionale dopo la Legge di Bilancio 2022
L'art. 1, comma 43 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto un'importante modifica per la redazione dell'APE convenzionale. Dall'1 gennaio 2022, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.