Terrazzo su tetto condominiale: si può realizzare oppure no?
Il proprietario di un appartamento all’ultimo piano può ricavare una terrazza dal tetto a falde? Ecco il parere della Corte di Cassazione
È il dubbio di tanti proprietari di attici o di ultimi piani con tetto a falde: è possibile ricavare un terrazzo ad uso esclusivo oppure si tratta di un abuso?
Terrazzo ricavato da tetto: è abusivo o no?
Sul merito ha risposto la Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, con l’ordinanza n. 290/2022, a seguito del ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 609/2020. Il caso in esame riguarda proprio la realizzazione di una terrazza a tasca, di dimensioni di ml 2,7 x 2,8, ricavata dai proprietari di un appartamento sito all’ultimo piano di un edificio con tetto a falda. L'intervento, contestato da un condomino, è stato ritenuto legittimo anche dai giudici d’appello, perché non ha nè pregiudicato l’originaria funzione di copertura del tetto, né pregiudicato l’uso della parte comune ex art. 1102 c.c.
Terrazzo ad uso esclusivo sul tetto: la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte: la più recente interpretazione afferma infatti che il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazzo di proprio uso esclusivo, a condizione che l’intervento:
- non dia luogo a modifiche significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione;
- sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza, mediante idonei materiali.
Da questo punto di vista, la Corte d'appello, sulla base della CTU disposta, aveva accertato che la realizzazione della terrazza a tasca non ha né alterato la originaria funzione di copertura del tetto, né pregiudicato l’uso della parte comune ex art. 1102 c.c.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
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Ordinanza