Ponteggi per Bonus Facciate e Superbonus: lo studio Inail
Pubblicato il documento di analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee
La proroga del Bonus Facciate e del Superbonus 110% ha creato ulteriore fermento nel settore dell’edilizia, con l’apertura di nuovi cantieri per il rifacimento di prospetti e per la realizzazione di cappotti termici finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici. Vale la pena quindi soffermarsi sul tema della sicurezza nei cantieri, con l’approfondimento del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) di Inail, relativo ai ponteggi di facciata.
Ponteggi di facciata: l'analisi tecnico-normativa di INAIL
Il documento, aggiornato a novembre 2021, è un’interessante analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee. Come spiega il DiT, attualmente sono le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 a rappresentare la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo: rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano vigente, nel settore dei ponteggi, risulta “datato”. I requisiti previsti nelle norme europee di prodotto sono infatti decisamente più organici rispetto a quelli inseriti nella legislazione italiana, per cui le UNI EN 12810 e UNI EN 12811 rappresentano dei riferimenti che potrebbero consentire un aggiornamento dell’intero settore e un confronto con gli altri Paesi europei; inoltre esse potrebbero essere utili per “verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”, ai sensi del comma 5, articolo 131, del d.lgs. 81/08.
Definizione di ponteggio di facciata
Nell’analisi, il ponteggio fisso viene definito come un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).
In particolare, l’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Sicurezza ponteggi: evoluzione di tecniche e normative
Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l'auotrizzazione ministeriale aveva durata illimitata: con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, è stato introdotto il concetto di periodo limitato di validità, per cui l'art. 131, al comma 5 prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.
Ma cosa si intende per "evoluzione del progresso tecnico"? Come spiega il DiT, In generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come "processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie". Da questo punto di vista, l’entrata in vigore di una nuova norma tecnica o di uno standard CEN o UNI – ad esempio - potrebbe essere considerata in questa direzione.
Questo quindi il senso del documento: mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. Come sottolinea INAIL, identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di "evoluzione del progresso tecnico", aggiornare le normative e motivare correttamente il rilascio delle autorizzazioni ministeriali.
Documenti Allegati
Analisi INAIL