Edilizia universitaria: 1,4 miliardi di euro dal MIUR
Pubblicato il Decreto che destina le risorse al Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche
Con il DM 1274 del 10 dicembre 2021, il Ministro dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha destinato 1,4 miliardi di euro al Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.
Edilizia Universitaria: 1,4 miliardi di euro dal MIUR
Le risorse sono destinate, nei limiti annuali previsti e indicati nella tabella 1 allegata al decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali.
La ripartizione dei fondi prevede:
a) 550 milioni di euro finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo, da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023;
b) 280 milioni di euro per progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente, ma entro il 30 giugno 2024;
c) 200 milioni di euro, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023;
d) 100 milioni di euro per progetti di livello almeno definitivo, concernenti lavori di edilizia per il potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria, da avviare entro il 30 giugno 2024;
e) 282 milioni di euro per progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022, ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024.
Fondi edilizia universitaria: gli interventi ammessi
Gli interventi di edilizia specificati alle lettere a), b), d) ed e) riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, compreso l’ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale.
Gli immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:
- delle Istituzioni universitarie oppure acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato;
- dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata residua
L’importo minimo richiesto non può essere complessivamente inferiore a 750.000 euro per ogni intervento progettuale contenuto nel programma di edilizia e per ciascun programma di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche di cui alla lettera c).
Valutazione programmi di intervento
I programmi saranno valutati da un’apposita Commissione sulla base di diversi criteri, tra cui la rilevanza del programma ai fini del riequilibrio delle disponibilità edilizie, la compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, la sostenibilià ambientale e l’innovazione tecnica delle soluzioni adottate, l’immediata cantierabilità dell’intervento.
Essi potranno essere presentati dopo la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti e previa comunicazione della Direzione generale circa la disponibilità della procedura informatica.
Da quel momento in poi si avranno a disposizione:
- 60 giorni per i progetti di livello esecutivo o definitivo da realizzarsi con appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori
- 120 giorni per tutti gli altri casi.
Documenti Allegati
Decreto