Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): tutte le novità
Obbligo di formazione per i datori di lavoro, responsabilità dei preposti, il nuovo sistema di Vigilanza e il nuovo sistema informativo: con la legge n. 215/2021 entra in vigore una piccola "rivoluzione" del TUSL
Grandi novità in materia di sicurezza sul lavoro. Con la conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono state introdotte alcune importanti modifiche al D.lgs. n.81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), non solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro e dirigenti.
Indice degli argomenti
- Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro: le novità
- Obbligo di nomina
del preposto alla sicurezza
- Individuazione
del preposto in caso di appalto e subappalto
- Formazione
in ambito sicurezza sul lavoro
- Formazione
obbligatoria anche per il datore di lavoro
- Sanzioni per il
datore di lavoro e i dirigenti
-
Sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti
scolastici
- Contrasto lavoro
irregolare
-
Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP)
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le novità
Tra le nuove disposizioni presenti in legge di conversione si segnalano:
- Obbligo di individuazione del preposto alla sicurezza (artt. 18 e 19);
- Individuazione del preposto in caso di appalto (art.26);
- Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro e formazione biennale per il preposto (art. 37);
- Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55);
- Sistema di vigilanza (art. 13);
- Contrasto lavoro irregolare (art.14) e nuovo allegato I, con i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale;
- Introduzione del Sistema Informativo Nazionale di prevenzione (art. 8)
Obbligo di nomina del preposto alla sicurezza
Con gli articoli 18 e 19, è stata introdotta la nomina obbligatoria del preposto alla sicurezza e nuovi obblighi in capo al preposto. In particolare, all’articolo 18 si segnala l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività.
Come disposto dall’art. 19, nuova lettera a), oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Individuazione del preposto in caso di appalto e subappalto
Sempre a proposito del preposto, all’art. 26, comma 8 bis, viene stabilito che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.
Formazione in ambito sicurezza sul lavoro
Con la legge n. 215/2021 viene modificato il testo dell’art. 37, precisando, al comma 2 che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sarà chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.
Inoltre il comma 5 è stato integrato: mentre prima stabiliva solo che “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” adesso viene precisato che “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro
La grande novità è quella introdotta dal comma 7, che stabilisce l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro. Adesso infatti, al pari di dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Formazione continua anche per i preposti: essa va fatta in presenza, ripetuta con cadenza almeno biennale e "comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi".
Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti
L’art. 55, recante le sanzioni per violazioni delle disposizioni, è stato modificato: esso prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter, relativo al nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto.
Sistema di vigilanza e responsabilità dei dirigenti scolastici
La legge n. 215/2021 ha apportato importanti modifiche all’art. 13, inerente il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, si stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rientra fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza; viene introdotto il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale, oltre all’obbligo annuale per l’Ispettorato di produrre una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Inoltre, con l’introduzione dell’art. 13-bis, viene esclusa la responsabilità civile, amministrativa e penale dei dirigenti scolastici, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Contrasto lavoro irregolare
Una menzione particolare va al nuovo articolo 14, completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nel caso si rilevi l'irregolarità del 10% dei lavoratori occupati.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
Per potere ottenere la revoca della sospensione è necessario:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Anche il citato Allegato I è stato integralmente sostituito dal quello nuovo, recante “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.
Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
L’art. 9 introduce il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il SINP ha come finalità:
- fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici;
- programmare e valutare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi.
Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo e rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.
Documenti Allegati
Legge