Legge di Bilancio e caro bollette: confermata l'IVA agevolata sul metano
Aliquota al 5% anche per i consumi civili e industriali relativi al primo trimestre 2022
Legge di Bilancio e caro bollette: con la legge n. 234/2021, l’IVA sulle forniture di gas metano per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 è confermata al 5%.
Caro bollette: la legge di Bilancio taglia l'IVA
In questo modo si allungano i termini di quanto era stato previsto dall’art. 2 del D.L. n. 130/2021 (cd. “Decreto Tagliabollette”) con cui era stata stabilita l’aliquota agevolata per i consumi stimati o effettivi di gas metano relativi all’ultimo trimestre 2021.
Con il comma 506 dell’art. 1 si concretizza la volontà di attenuare gli effetti dei rincari sull’energia. In particolare, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, sia per usi civili che per usi industriali. Come puntualizzato dalla circolare n. 17/2021 dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione riguarda:
- le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
- le somministrazioni di gas metano per usi civili - che superano il limite annuo di 480 metri cubi e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
Inoltre, come previsto al comma 507, sempre al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il periodo indicato, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.
L’aliquota agevolata viene applicata alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivamente registrati) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Con una differenza però: nel caso di consumi stimati, l’aliquota ridotta sarà applicata anche ai successivi eventuali conguagli derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi relativi ai tre mesi interessati.
Infine, non rientrano in agevolazione i consumi di gas metano per autotrazione e quelli finalizzati alla produzione di energia elettrica.