Riduzione canoni di locazione e contributi: nuova risposta dall’Agenzia delle Entrate
Il Fisco torna a ribadire i requisiti di accesso al beneficio previsto dal Decreto Ristori a seguito di rinegoziazione dei canoni di locazione
Il contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione, ai sensi del cd. “Decreto Ristori”, può essere richiesto a fronte di alcuni requisiti.
Contributi per riduzione canone di affitto: la risposta del Fisco
A ribadire la sussistenza di alcune condizioni per richiedere i CFP a seguito della riduzione del canone di locazione legata all'emergenza Covid-19 è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 38/2022. Essa fa seguito al quesito di un istante, locatore di un appartamento su cui sono state effettuate due diminuzioni dell’affitto, il cui canone iniziale era pari a 9.000 euro annui:
- con una prima riduzione il canone è stato ridotto a 6.800 euro per l’anno solare 2020;
- successivamente, sempre a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e delle difficoltà economiche degli inquilini, il canone è stato ridotto a 7.200 euro per il solo anno solare 2021.
Al momento di presentare l'istanza online, il sistema non ha riconosciuto la diminuzione del canone, proponendo in automatico, quale canone annuo ante rinegoziazione l'importo di 7.000 euro anziché di 9.000 e respingendo la domanda.
CFP riduzione canone locazione: il Decreto Ristori
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha ricordato che la normativa di riferimento, ossia l'articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020 (cd. decreto Ristori), rubricato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", è in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 2020.)
L’articolo stabilisce che:
- per il 2021, al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (comma 1);
- ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo (comma 2);
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo (comma 3).
Inoltre, con il provvedimento prot. n. 180139/2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, è stato previsto che il contributo spetta a condizione che:
- la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
- il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso.
Ciò significa che il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l'importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell'anno 2021, riducendolo. Tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).
Contratto deve essere stato rinegoziato dopo il 25 dicembre 2020
Di conseguenza, il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati "rinegoziati" prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell'articolo 9- quater. Questo sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l'avvenire, e quindi va applicata alle rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 per contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 "rinegoziati".
Nel caso in esame, considerato che il contratto era in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione relativa al 2021 soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo, a condizione che venga presentata all'Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente dovrà presentare l'istanza via PEC, oppure tramite raccomandata A/R alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, allegando la documentazione a riprova della rinegoziazione del canone di locazione e una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell'errore.
Documenti Allegati
Risposta