AUTODENUNCIA NELLE MARCHE
Nella Regione Marche, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato, tra le altre, anche l'illegittimità della legge della regione Ma...
Nella Regione Marche, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato, tra le altre, anche
l'illegittimità della legge della regione Marche sul condono
edilizio, si torna ad applicare la legge nazionale 191/2004, meno
permissiva rispetto alla norma censurata.
Nella Regione Marche, secondo la legge regionale era possibile condonare ampliamenti e nuove costruzioni eccedenti i limiti previsti dalla legge statale.
Con la sentenza della Corte Costituzionale non sono più possibili:
- condoni per i quali vi sia un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della originaria volumetria;
- condoni di nuove costruzioni eccedenti i 3.000 metri cubi.
Ne scaturisce che dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, gli abusi eccedenti i limiti più rigidi della normativa nazionale non sono più condonabili e, quindi, le domande di condono per le quali non sia stato concluso l'iter in senso favorevole, diventano, a tutti gli effetti, delle autodenunce e per e stesse dovrebbero essere attivate le procedure sanzionatorie relativamente alle parti eccedenti i limiti imposti dalla norma nazionale.
Per esempio se la domanda di condono era stata presentata per una nuova costruzione di 4.500 metri cubi, la domanda stessa potrà essere suddivisa in due e precisamente per una parte pari a 3.000 metri cubi la domanda potrà proseguire il suo iter mentre per la parte eccedente i 3.000 metri cubi dovrà essere sottoposta alle sanzioni previste dalla legge. Restano, invece, salvi i manufatti eccedenti i limiti imposti dalla normativa nazionale, nel caso in cui per gli stessi la domanda di consono si sia conclusa con esito favorevole.
Nella Regione Marche, secondo la legge regionale era possibile condonare ampliamenti e nuove costruzioni eccedenti i limiti previsti dalla legge statale.
Con la sentenza della Corte Costituzionale non sono più possibili:
- condoni per i quali vi sia un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della originaria volumetria;
- condoni di nuove costruzioni eccedenti i 3.000 metri cubi.
Ne scaturisce che dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, gli abusi eccedenti i limiti più rigidi della normativa nazionale non sono più condonabili e, quindi, le domande di condono per le quali non sia stato concluso l'iter in senso favorevole, diventano, a tutti gli effetti, delle autodenunce e per e stesse dovrebbero essere attivate le procedure sanzionatorie relativamente alle parti eccedenti i limiti imposti dalla norma nazionale.
Per esempio se la domanda di condono era stata presentata per una nuova costruzione di 4.500 metri cubi, la domanda stessa potrà essere suddivisa in due e precisamente per una parte pari a 3.000 metri cubi la domanda potrà proseguire il suo iter mentre per la parte eccedente i 3.000 metri cubi dovrà essere sottoposta alle sanzioni previste dalla legge. Restano, invece, salvi i manufatti eccedenti i limiti imposti dalla normativa nazionale, nel caso in cui per gli stessi la domanda di consono si sia conclusa con esito favorevole.
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Documenti Allegati
Sentenza n. 49 anno 2006 .rtf