Bonus infissi: per l'ecobonus non basta il miglioramento energetico
La sostituzione degli infissi tramite ecobonus non richiede una precisa la qualificazione dell'intervento edilizio ma il rispetto dei requisiti minimi
Quando si parla di "sostituzione infissi" ci sono tre aspetti che si intrecciano tra di loro e che spesso generano dubbi, perplessità e "fazioni tecniche": la qualificazione edilizia dell'intervento, il titolo necessario e la detrazione fiscale che si può utilizzare.
La sostituzione degli infissi nel Testo Unico Edilizie e nel Glossario dell'edilizia libera
A confondere ancora di più le idee ci hanno pensato le due "semplificazioni" arrivare tra il 2016 e il 2018 con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".
In particolare, all'interno del glossario dell'edilizia libera sono annoverati gli interventi di manutenzione ordinaria (e quindi edilizia libera) sono annoverati molto genericamente quelli di "riparazione, sostituzione e rinnovamento" dei serramenti e infissi interni ed esterni.
Una semplificazione che ha generato più di un dubbio sulla possibilità di inquadrare questo intervento come manutenzione ordinaria (come prevede il glossario) o straordinaria (come prevede il d.P.R. n. 380/2001). Risposte ufficiali che chiariscano definitivamente questo dubbio non ne abbiamo a parte la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ultima edizione agosto 2019) e la risposta n. 383/2019 entrambe dell'Agenzia delle Entrate.
Nella guida, quando parla di interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR, l'Agenzia delle Entrate fa alcuni esempi tra i quali:
sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Nella risposta n. 383/2019, dopo aver parlato delle semplificazioni arrivate dalle norme del 2016/2018, ha ammesso:
- Con la citata disposizione (il dlgs 222/2016, ndr) è stato, infatti, attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera;
- A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione;
- Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
La sostituzione degli infissi con l'ecobonus
Premesso che in caso di variazione di tipologia e quindi di materiali e componenti vetrate, l'intervento si configura come manutenzione straordinaria c.d. leggera, è possibile desumere che non si tratta né di edilizia libera né di intervento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (a meno che non ci siano particolari vincoli). Sarà necessaria la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Definita la qualificazione dell'intervento e il relativo regime edilizio, occorre fare la dovuta cautela nel caso si vogliano utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui all'art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In entrambe i casi non basta che l'intervento migliori le prestazioni energetiche.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, parlando degli interventi sull'involucro è stata chiarissimi in un "alert":
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
Il rispetto dei requisiti minimi
Cosa avrà voluto dire l'Agenzia delle Entrate con quel "qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti"? Di questo argomento ne ho parlato all'interno dell'articolo "Superbonus 110%: come fare l'isolamento termico e la sostituzione degli infissi".
Sostanzialmente, per poter accedere alla detrazione non è sufficiente dimostrare il miglioramento della trasmittanza energetica. In particolare, le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
Entrando nel dettaglio, ecco i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica:
- Zona A ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona B ≤ 2,60 W/m2*K
- Zona C ≤ 1,75 W/m2*K
- Zona D ≤ 1,67 W/m2*K
- Zona E ≤ 1,30 W/m2*K
- Zona F ≤ 1,00 W/m2*K
L'asseverazione di un tecnico abilitato riporterà i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai suddetti valori. Tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.