Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus: agevolazioni cumulabili
Anche se la detrazione del Bonus Facciate è diminuita, l'agevolazione è sempre conveniente perché è complementare agli interventi di isolamento
Con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il Bonus Facciate è stato confermato, con una sostanziale differenza, introdotta dal comma 39 dell'art. 1: l’aliquota dell’agevolazione è stata ridotta dal 90% al 60% del totale delle spese sostenute. Niente paura però: nonostante la detrazione sia inferiore, i vantaggi sono sempre tanti, perché il bonus è cumulabile con altri incentivi, come Ecobonus e Superbonus.
Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus: agevolazioni cumulabili
Ricordiamo che il Bonus Facciate consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e pari al 60% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti sulle superfici opache verticali di prospetti e facciate visibili dalla strada.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di uguale importo. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
A chi spetta il Bonus Facciate
Il Bonus Facciate può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Edifici ammessi al Bonus Facciate
Il “bonus facciate” può essere utilizzato per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Non spetta, invece, per nuove costruzioni ed interventi di demolizione e ricostruzione.
Inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus Facciate: interventi ammessi
Tra i lavori agevolabili, rientrano:
- gli interventi per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna;
- la pulitura e la tinteggiatura;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi;
- lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
Rientrano in detrazione anche le spese correlate come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte correlate ai lavori.
Gli interventi devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il Bonus Facciate è cumulabile con il Superbonus 110%?
Nonostanmte la riduzione dell’aliquota, il Bonus Facciate comporta diversi vantaggi, tra cui l’assenza di limiti di spesa e la cumulabilità con altre detrazioni.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono infatti rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, cd. “Ecobonus”) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto, cd. “Sismabonus”).
Considerata la possibile sovrapposizione, è possibile quindi avvalersi di entrambe le agevolazioni, purché riguardino interventi diversi. Se ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio vengono effettuati interventi sulla parte opaca della facciata esterna e interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, il contribuente potrà usufruire del Bonus Facciate per la prima tipologia di lavori ,dell’Ecobonus o del Superbonus per la seconda.
L’importante è che le spese riferite ai due diversi interventi siano distintamente contabilizzate e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.