Edifici storici tutelati: adeguamento antincendio entro il 2022
Scade il 31 dicembre 2022 il termine ultimo previsto per l'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi per gli edifici sottoposti a tutela
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova regola tecnica verticale (contenuta nel D.M. 14 ottobre 2021) si è completato il quadro normativo di riferimento per l'adeguamento antincendio degli edifici storici tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).
Edifici storici tutelati: la scadenza per l'adeguamento antincendio
Come previsto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l'adeguamento alle nuove RTV dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (salvo ripensamenti del legislatore).
Le norme tecniche da considerare sono già state emanate con il citato D.M. 14 ottobre 2021 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale 25/10/2021, n. 255) e prima ancora con il D.M. 10 luglio 2020 recante "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale 22/07/2020, n. 183)
La struttura del D.M. 10 luglio 2020
Le nuove Regole tecniche verticali si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Tali norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
La struttura delle nuove RTV V.10
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza impianti tecnologici
La struttura del D.M. 14 ottobre 2021
Tali norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
La struttura delle nuove RTV V.12
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza impianti tecnologici