Corte di Cassazione: le opere abusive in area vincolata non sono sanabili
La Suprema Corte ribadisce la differenza tra nuova costruzione e interventi di manutenzione e restauro
Gli abusi edilizi commessi in area vincolata dopo il 1993 non sono sanabili e, in ogni caso, non è possibile applicare differenti norme sul condono per interventi eseguiti in tempi diversi.
Abusi edilizi in zona vincolata: il no al condono della Cassazione
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale, con la sentenza n. 2231/2022, riguardante un ricorso contro l’ordine (o meglio, gli ordini) di demolizione di un edificio sul quale sono stati effettuati illegittimamente degli ampliamenti volumetrici in più riprese, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.In particolare nel 1993 era stato realizzato un primo ampliamento volumetrico di circa 75 mq, sottoposto a sequestro nel 1995. L'opera è stata ulteriormente ampliata nel 1998 (con conseguente sequestro). Mentre sulla prima parte è stata presentata richiesta di condono ai sensi della Legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edillizio), sulla seconda è stata fatta istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio).
Sul merito, gli ermellini hanno ricordato che è costante il principio, in tema di abuso edilizio, per cui la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, dato i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.
Infatti la prosecuzione dell'attività edilizia vietata, in vista dell'ultimazione dei lavori ed eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P R. n. 380/2001, a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti.
Ne consegue che, se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici:
- la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo;
- la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria
Non solo: la tesi difensiva per cui una parte delle opere è condonabile ai sensi della legge del 1994 ed un'altra parte è condonabile in base alla legge del 2003, è manifestamente infondata perché contraria all'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza. L'immobile infatti, nel caso di prosecuzione dei lavori oltre la scadenza del termine del condono del 1994, deve essere valutato nel suo complesso e non solo per le opere realizzate successivamente.
Sanatoria abusi in zona vincolata
Le opere non sono suscettibili di sanatoria perché per diverse ragioni:
- relativamente al condono del 1994, esso non è applicabile perché risulta che sono proseguiti i lavori edilizi abusivi;
- per la legge del 2003, trattandosi di zona vincolata, il condono non è applicabile poiché l’opera realizzata è una nuova costruzione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del dl. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al citato decreto e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Non sono invece in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermano l’ordine di demolizione per insanabilità delle nuove costruzioni in area vincolata, ai sensi del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.
Documenti Allegati
Sentenza