Sanatoria edilizia: la differenza tra ordinaria e straordinaria (spiegata facile)
Le possibilità di ottenere la sanatoria edilizia passano sempre dalla consistenza dell'abuso edilizio e dalle norme in vigore
1985, 1994 e 2003. Tre anni importanti che hanno visto il nostro Paese impegnato nel provare a risolvere uno dei problemi più importanti: l'abusivismo edilizio. È in questi anni che sono state pubblicate le tre leggi speciali sul condono edilizio, sul quale ci si interroga ancora sui possibili effetti sul costruito.
Condono edilizio: la sanatoria straordinaria
Ed è proprio a causa di queste tre leggi speciali che in Italia si fa ancora molta fatica a comprendere le differenze tra condono edilizio e accertamento di conformità. Due istituti che in comune hanno solo il punto di arrivo: l'ottenimento di un permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria. Ma che di diverso hanno il punto di partenza e le condizioni.
I tre condoni edilizi hanno sostanzialmente consentito la sanatoria straordinaria di interventi edilizi contro-legge. Stiamo parlando di quelli che possono essere considerati veri e propri "abusi sostanziali", ovvero interventi senza titolo edilizio, in difformità da questo o annullato. Per questa tipologia di abuso sono state aperte tre finestre temporali entro le quali presentare istanza di condono edilizio. E tre le decine di migliaia di istanze, molte sono ancora in attesa di lavorazione o sotto la lente dei tribunali di ogni ordine e grado.
Accertamento di conformità: la sanatoria ordinaria
Istituto completamente diverso è quello previsto nel d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizia). L'attuale normativa edilizia non offre alcuna possibilità di sanare abusi sostanziali (come previsto dal condono). Un'opera realizzata con variazioni ritenute essenziali avrà due sole alternative (scelte discrezionalmente dalla pubblica amministrazione):
- la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi;
- la cosiddetta fiscalizzazione nel caso in cui la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio dell'eventuale parte conforme (possibilità inapplicabile nel caso di struttura completamente abusiva).
Ma se un intervento è stato realizzato solo in assenza di titolo edilizio e se si può parlare solo di mancanza di tipo documentale, l'attuale quadro normativo edilizio consente la possibilità di sanatoria edilizia. Il requisito, però, per accedere a questa possibilità denominata accertamento di conformità si chiama doppia conformità. L'intervento deve, cioè, essere conforme sia alla normativa dell'epoca in cui è stato realizzato sia a quella del momento in cui viene richiesta la sanatoria dell'abuso.
Le differenze
La differenza tra condono edilizio e accertamento di conformità è, dunque, semplice da comprendere. Con i 3 condoni, i cui termini sono ormai scaduti da quasi 20 anni è servito a sanare abusi sostanziali. L'accertamento di conformità consente solo la sanatoria di abusi formali (documentali).