Sconto in fattura e acquisto box: la risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’orizzonte temporale per l’applicazione delle nuove disposizioni sull’art. 121 del Decreto Rilancio
Acquistare un box con lo sconto in fattura? Oggi si può. Con la Legge di Bilancio 2022 è stata infatti prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi effettuati per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Acquisto box e sconto in fattura: le modifiche all'art. 121 del Decreto Rilancio
Nello specifico, la legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 29, lettera c), ha aggiunto nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi, la lettera d) dell’articolo 16-bis del Tuir.
Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 1 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cd. "sconto in fattura");
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Gli interventi elencati al comma 2 dell’art. 121 comprendono:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 (cd. Bonus Casa);
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (cd. Ecobonus);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (cd. Sismabonus);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus Facciate);
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Come specificato quindi alla lettera a), gli interventi ammessi allo sconto in fattura comprendono anche quelli previsti alla lettera d) dell'articolo 16-bis, comma 1 del TUIR, ossia quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Sconto in fattura per acquisto box: orizzonte temporale
Quindi, come chiarito da Fisco Oggi a un contribuente in procinto di comprare un box, lo sconto in fattura può essere applicato anche per l'acquisto di box e garage di pertinenza a un’abitazione e in più vale per le spese che saranno sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024.