Secondo Condono edilizio: dalla Cassazione le condizioni di ammissibilità
La Corte di Cassazione ricorda che non tutti gli interventi, anche in caso di vincolo di inedificabilità relativo, sono condonabili
Un abuso edilizio commesso in zona vincolata può essere condonato oppure no? Può sembrare una domanda banale, quasi retorica. Ma se non si conosce a fondo la norma non lo è affatto, e lo dimostra ancora una volta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3335/2022 della Sez. 3 Penale.
Condono in zona vincolata: la sentenza della Cassazione
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato contro l’ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di sospensione della demolizione.
In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la volumetria del fabbricato superasse il parametro previsto della legge n. 724/94 e che l'immobile ricadesse in zona di inedificabilità assoluta.
La Cassazione ha respinto il ricorso in ogni sua parte. Per comprenderne a fondo le motivazioni, può sicuramente essere utile alcuni punti fondamentali sul condono edilizio e sulla possibilità di ottenerlo in zona vincolata.
Il condono edilizio in zona vincolata
Il condono edilizio, con cui sostanzialmente si è proceduto a sanare degli abusi da un punto di vista sostanziale, rappresenta un regime straordinario e derogatorio, che è stato inserito nell’impianto normativo per la prima volta con la legge n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”). Ad essa sono seguiti prima la legge n. 724/1994 e il Decreto Legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Iegge n. 326/2003, recanti delle disposizioni più stringenti.
In particolare, il D.L. n. 269/2003, stabilisce che sono sanabili, previo parere dell’autorità competente alla tutela del vincolo, gli abusi su aree vincolate purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- siano conformi alle prescrizioni urbanistiche seppur realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio;
- siano opere minori quali il restauro, risanamento conservativo o manutenzione, come previsto dai punti 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al D.L. n. 269/2003.
Le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria (tipologia n. 3 dell’allegato 1) in zona assoggettata a vincolo paesaggistico di inedificabilità, anche relativa, non sono condonabili.
Questo porta a una sostanziale differenza rispetto al Primo Condono edilizio, che all'art. 33 specifica che le opere non sono suscettibili di sanatoria quando esiste un vincolo di inedificabilità e tale vincolo sia stato imposto prima della esecuzione delle opere stesse. In sostanza, non c'è un riferimento nè alla tipologia di intervento effettuato, nè alla sua eventuale conformità.
Abuso maggiore in zona vincolata non è condonabile
Alla luce di queste norme, nel caso in esame, la Cassazione ha evidenziato che il condono del 2003 non trova applicazione perché l'immobile è stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e costituisce un abuso maggiore: si tratta di una nuova costruzione realizzata in assenza di concessione e per altro terminata oltre il termine previsto per la sanabilità, ossia il 31 dicembre 2003.
Questo appunto perché in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive elencate ai punti 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
L’opera in questione è una nuova costruzione e rientra in questa casistica, per cui, come confermato dalla Cassazione, il condono non è applicabile ed essa va demolita.