Silenzio-assenso in edilizia e PdC in deroga: il Consiglio di Stato sulle condizioni
Il Consiglio di Stato chiarisce i termini del silenzio-assenso sulle istanze in edilizia ed in particolare sul permesso di costruire in deroga
All'interno del testo unico edilizia non si parla spesso di silenzio-assenso. Un tema molto delicato che interessa alcuni specifici ambiti tra cui il rilascio del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire o l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, rispettivamente articoli 20 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Silenzio-assenso e permesso di costruire in deroga: nuova sentenza del Consiglio di Stato
E, come spesso accade, per comprendere meglio la portata di talune disposizioni normative, è quanto mai opportuno conoscere gli orientamenti della giurisprudenza. Proprio per questo è molto interessante leggere la sentenza Consiglio di Stato 28 gennaio 2022, n. 616 che ci offre nuovi spunti e confermate certezze.
Nel caso di specie il ricorso viene presentato per l'annullamento di una decisione del TAR in cui i ricorrenti avevano agivano per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire in deroga al PRGC.
Tra i motivi, il ricorrente aveva dedotto che l’istituto del silenzio-assenso previsto nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire all'art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 potesse essere applicato anche al caso di permesso di costruire in deroga (art. 14 del TUE).
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, il Consiglio di Stato riepiloga i fatti con tanto di data:
- 23 giugno 2015 le odierne appellanti presentavano al Comune istanza di permesso di costruire in deroga;
- 16 luglio 2015, prima richiesta di integrazione documentale;
- 4 agosto 2015 e 6 ottobre 2015, conferenze di servizi a cui facevano seguito ulteriori richieste istruttorie;
- 20 ottobre 2016, viene disposta l’interruzione del procedimento;
- 7 dicembre 2016, le odierne appellanti comunicavano al Comune l’avvenuta formazione del silenzio-assenso;
- 16 dicembre 2016, il Consiglio comunale esprime parere negativo sull’istanza, contestando l’avvenuta formazione del silenzio-assenso;
- 16 gennaio 2017, lo Sportello unico dell’edilizia inviava alle ricorrenti “Preavviso di diniego” recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- 9 marzo 2017, il Dirigente del Settore urbanistica adottava il provvedimento di diniego.
Una cronostoria che consente la piena comprensione dei fatti da cui discendono delle considerazioni di natura generale da parte del Consiglio di Stato.
Le condizioni per il silenzio-assenso in edilizia
I giudici di Palazzo Spada confermano preliminarmente che l’operatività del silenzio-assenso di cui all'art. 20, comma 6, del TUE, pure dopo le modifiche generali all’istituto introdotte nel 2016, non si può applicare alle ipotesi di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 14, in considerazione della specialità del percorso procedurale che connota le stesse, in cui si innesta una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio comunale in ordine all’interesse pubblico dell’intervento.
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nel ritenere che:
- la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento;
- il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale.
In tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti.
I permessi di costruire in deroga sono semplicemente una species della più ampia categoria dei permessi di costruire a cui a differenza di questi non si applica l’istituto del silenzio-assenso. In definitiva, in questo caso il mero trascorrere del tempo non determinato la formazione del provvedimento richiesto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 28 gennaio 2022, n. 616