Superbonus 110% e Fotovoltaico: è sufficiente la comunicazione al GSE?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce la procedura di ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto fotovoltaico
Quando si parla di superbonus 110%, ci sono alcuni temi che imbarazzano non tanto per la loro complessità ma per le palesi mancanze di una normativa che necessita sempre di chiarimenti da parte dei principali enti di controllo (Agenzia delle Entrate ed Enea per primi). Tra questi temi per tantissimo tempo si è discusso di fotovoltaico e sulla corretta procedura da seguire per poter portare le spese in detrazione al 110%.
Superbonus 110% sul fotovoltaico come intervento trainato
L'art. 119, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, nel caso siano realizzati congiuntamente ad uno degli "interventi" trainanti di superbonus.
In particolare, l'istallazione del fotovoltaico viene trainato dai seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Il superbonus 110% è riconosciuto anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Limiti di spesa e i requisiti
La norma prevede che è possibile detrarre al 110% le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Nel caso, però, l'intervento si configuri come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Testo Unico Edilizia), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Ma attenzione, il superbonus 110% a fotovoltaico e sistemi di accumulo è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Chi si occupa di fotovoltaico sa bene che tra il momento di presentazione dell'istanza al GSE e l'accettazione propedeutica alla successiva attivazione della convenzione, trascorre sempre molto tempo. E il tempo (oltre che le modifiche normative) non è amico di un bonus con scadenze perentorie.
I dubbi e la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Come si deve interpretare questo requisito? per portare in detrazione è sufficiente la presentazione dell'istanza, la successiva accettazione del GSE o addirittura la convenzione?
Ha risposto alle domande l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 57 del 31 gennaio 2022 in cui ha ripercorso il processo di approvazione della cessione dell'energia al GSE. La procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo prevede che il GSE effettui un'istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.
Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l'accettazione dell'istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
In considerazione dell'iter procedimentale sopra descritto, il contribuente può fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 57