Superbonus 110% e Prezzario MiTE: a che punto siamo?
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del MiTE da emanare entro il 9 febbraio 2022
Questi ultimi sono giorni di passione per chi a diverso titolo si occupa di superbonus 110%. Tra le ultime modifiche apportate dal Sostegni-ter al meccanismo di cessione del credito, il blocco di molte piattaforme di acquisto e l'anticipazione di un nuovo Decreto Legge che dovrebbe rivedere nuovamente queste modifiche, a molti è sfuggita una data fondamentale: il 9 febbraio 2022.
9 Febbraio 2022: il Prezzario MiTE
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato previsto che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute (necessaria per il superbonus 110% e per gli altri bonus edilizi che utilizzano il meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020) il abilitato possa utilizzare i prezzari già stabiliti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) ed i "valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022".
Entro il 9 febbraio 2022 sarebbe dovuta arrivare, dunque, la pubblicazione di un nuovo decreto del MiTE con nuovi prezzi da utilizzare per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute. Un prezzario che "sembrerebbe" contenga 35 voci suddivise per zone climatica sulla falsariga dell'Allegato I al Decreto Requisiti tecnici ecobonus.
La nostra redazione è in contatto con l'ufficio stampa del MiTE che il 9 febbraio scorso alla nostra richiesta del Decreto aveva anticipato la pubblicazione di un comunicato stampa. Comunicato che non è arrivato il 9 né il 10 febbraio 2022 (almeno fino a questo pomeriggio) ma che ormai dovrebbe essere pubblicato a breve (forse anche domani).
L'entrata in vigore dei nuovi prezzi
Si discute nuovamente di una problematica che aveva già coinvolto gli aggiornamenti e le edizioni da utilizzare per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute. In quel caso avevamo chiarito che chi verifica i prezzi dovrà utilizzare il prezzario in vigore alla data di realizzazione del computo e, sulla base di questa, asseverare il rispetto dei prezzari utilizzati dal collega.
Nel caso del nuovo prezzario del MiTE la situazione potrebbe non essere così semplice. L'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, infatti, prevede:
Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Dal tenore della disposizione "sembrerebbe" che gli altri prezzari possono essere utilizzati (per talune categorie di beni) solo nelle more della pubblicazione del prezzario MiTE. La domanda nasce spontanee: una volta pubblicato il nuovo decreto MiTE, i prezzi riportati si dovranno utilizzare anche per asseverare computi già realizzati, contratti firmati o interventi in corso d'opera?
Una domanda non banale su cui al momento non esistono risposte ufficiali che ci auguriamo saranno inserite all'interno del Decreto stesso, magari in un articolo riservato alla decorrenza dell'entrata in vigore.