NESSUNA PROROGA CON L’ATTUALE TESTO DELL’ART. 20

Vediamo di fare chiarezza sul problema legato alla proroga o meno del regime transitorio ed alla vigenza o meno del decreto 14/9/2005. Per le norme tecniche...

04/01/2008
Vediamo di fare chiarezza sul problema legato alla proroga o meno del regime transitorio ed alla vigenza o meno del decreto 14/9/2005.
Per le norme tecniche di cui al D.M. 14/9/2005, pubblicate sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, così come disposto all’articolo 14-undevices del Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 (antecedente alla pubblicazione del D.M. 14/9/2005) che introduceva dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 il seguente comma 2-bis:
”2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”
era previsto un periodo transitorio di 18 mesi che scadeva il 23 aprile 2007.

Nei primi mesi del 2007, in considerazione del fatto che si parlava già di revisione delle norme tecniche, sembrò opportuno prolungare il periodo transitorio sino al 31 dicembre del 2007 e ciò avvenne con il comma 4-bis dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300; comma 4-bis, qui di seguito riportato:
“4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.”

Tutto, quindi, funzionava e le norme tecniche di cui al D.M. 14/9/2005 non sono mai entrate, compiutamente, in vigore ed hanno goduto di un regime transitorio in cui era possibile applicare anche le precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/21974 ed i relativi decreti attuativi.

Questa è la storia sino alla fine del 2007 quando viene pubblicato il decreto-legge 31/12/2007, n. 248 (Decreto “Milleproroghe”) in cui il testo dell’articolo 20 qui di seguito riportato:
”1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.”
non corrisponde a quanto concordato nel corso delle numerose riunioni preliminari del tavolo tecnico della conferenza unificata tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Dipartimento della Protezione Civile e quelli delle regioni e dei comuni e non rappresenta neppure quanto convenuto nel documento sottoscritto nell'intesa della conferenza unificata Stato Regioni-Enti locali del 20 Dicembre 2007.

L’attuale testo dell’articolo 20 avrebbe prodotto un regime transitorio nel caso in cui le nuove Norme tecniche fossero state emanate prima del 31 dicembre 2007 e prima dell’emanazione del citato decreto-legge n. 248/2007 e riteniamo, pertanto, che il testo dell’attuale articolo 20 corrisponda ad una originaria versione di metà novembre predisposta nella certezza dell'approvazione delle nuove Norme tecniche e loro pubblicazione entro il mese di dicembre e quindi contestualmente al decreto-legge “milleproroghe”.
La nuova situazione, creatasi con l’impossibilità di pubblicare le nuove norme entro il 31 dicembre 2007, causata anche per accogliere le osservazioni UE provenienti dall'Austria, avrebbe dovuto provocare una formulazione diversa del periodo transitorio.
Ma ormai il pasticcio si è verificato ed il probabile recupero del regime transitorio, consentendo anche l’applicazione delle precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 e dei relativi decreti attuativi, attraverso la conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007, non eviterà che dall’1/1/2008 debba essere obbligatoriamente utilizzato, per i nuovi progetti, il D.M. 14/9/2005.

Ricordiamo, per ultimo, quanto previsto nel secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 3 della Legge 26 febbraio 2007, n. 17 che aveva prorogato il periodo transitorio al 31 dicembre 2007, e precisamente:
“Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo”.

A cura di Paolo Oreto
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