SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il 4 dicembre 2007, con sentenza n. 6171, la quarta sezione del Consiglio di stato ha dichiarato illegittima la negazione del rilascio di una concessione edi...
Il 4 dicembre 2007, con sentenza n. 6171, la quarta sezione del
Consiglio di stato ha dichiarato illegittima la negazione
del rilascio di una concessione edilizia se manca il piano
attuativo previsto dal piano regolatore generale.
La sentenza scaturisce dal ricorso presentato da un privato che voleva costruire due fabbricati in un terreno di sua proprietà e a cui era stata negata la concessione edilizia. Il ricorso in prima istanza era stato rigettato in quanto era stato ritenuto corretto il diniego alla concessione perché le opere di urbanizzazione esistenti erano state ritenute insufficienti con la conseguente necessità di costruire opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il privato aveva, successivamente, presentato ricorso in appello soprattutto perché, essendo già la zona completamente urbanizzata e risultando il lotto di sua proprietà, a suo avviso non c’era necessità di lottizzarlo e di realizzare opere di urbanizzazione.
I giudici del Consiglio di stato hanno accettato, quindi, il ricorso spiegando all’amministrazione comunale che si sarebbero dovuti effettuare maggiori controlli sulla sufficienza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia e non si sarebbero dovuti limitare a riferimenti generici a situazioni di stravolgimento urbanistico e alla generica necessità del piano di lottizzazione.
I Giudici hanno, dunque, ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal Piano regolatore quando l’area interessata dal progetto risulta urbanizzata e l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona delle futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 5127/2004).
Si ha lottizzazione quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero162/1995).
La verifica sullo stato di urbanizzazione ai fini della necessità del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione edilizia va effettuata tenendo conto della “situazione esistente” (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero162/1995).
La sentenza scaturisce dal ricorso presentato da un privato che voleva costruire due fabbricati in un terreno di sua proprietà e a cui era stata negata la concessione edilizia. Il ricorso in prima istanza era stato rigettato in quanto era stato ritenuto corretto il diniego alla concessione perché le opere di urbanizzazione esistenti erano state ritenute insufficienti con la conseguente necessità di costruire opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il privato aveva, successivamente, presentato ricorso in appello soprattutto perché, essendo già la zona completamente urbanizzata e risultando il lotto di sua proprietà, a suo avviso non c’era necessità di lottizzarlo e di realizzare opere di urbanizzazione.
I giudici del Consiglio di stato hanno accettato, quindi, il ricorso spiegando all’amministrazione comunale che si sarebbero dovuti effettuare maggiori controlli sulla sufficienza dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia e non si sarebbero dovuti limitare a riferimenti generici a situazioni di stravolgimento urbanistico e alla generica necessità del piano di lottizzazione.
I Giudici hanno, dunque, ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato sulla carenza del piano attuativo prescritto dal Piano regolatore quando l’area interessata dal progetto risulta urbanizzata e l’Amministrazione abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza sulla situazione generale del comprensorio del nuovo insediamento, oggetto della richiesta, quando cioè non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato di urbanizzazione già esistente nella zona delle futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 5127/2004).
Si ha lottizzazione quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero162/1995).
La verifica sullo stato di urbanizzazione ai fini della necessità del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione edilizia va effettuata tenendo conto della “situazione esistente” (Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero162/1995).
A cura di Paola
Bivona
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