Milleproroghe: nuova soglia per i pagamenti in contanti
Con la conversione in legge, è stato momentaneamente confermato il limite oltre il quale bisogna effettuare transazioni tracciabili
I pagamenti in contanti avranno una nuova soglia a partire dal 1° gennaio 2023, come confermato dal Decreto Milleproroghe, convertito con la legge n. 15/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49.
Pagamenti in contanti: nuova soglia differita al 2023
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6-septies, cambia di nuovo il regime di utilizzo del contante, modificando quanto previsto al comma 3-bis, dell’art. 49 del decreto legislativo n. 231/2017.
In particolare, l’art. 49 nella sua originaria definizione, al comma 1 vietava il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al questo limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente tramite metodi tracciabili (pagamenti con pos, bonifici bancari, etc.)
Questa soglia è stata poi ridotta con l’introduzione del comma 3-bis, il quale stabiliva che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante era da applicare a pagamenti per importi uguali o superiori a 2.000 euro e che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale cifra sarebbe stata ridotta ulteriormente a 1.000 euro.
Ed ecco invece la proroga disposta dall’art. 3 comma 6-septies: la soglia di 2.000 euro permane anche per il 2022, spostando al 1° gennaio 2023 la data in cui essa si ridurrà a 1.000 euro.
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