Reati edilizi: termini per la prescrizione
La Cassazione distingue tra natura istantanea e natura permanente degli illeciti per stabilire da quando decorrono i termini per l'estinzione di un reato edilizio
Omessa denuncia inizio lavori e realizzazione di un abuso edilizio: si tratta di due distinte tipologie di reato, la cui diversa natura implica una specifica valutazione, dal punto di vista temporale, dell’illecito commesso. E questa valutazione può essere importante per la prescrizione del reato.
Prescrizione termini reato edilizio: la sentenza della Cassazione
Sulla natura istantanea o permanente dei reati edilizi è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7889/2022, inerente il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello con cui erano stati contestati diversi reati edilizi:
- a) realizzazione, in assenza di concessione e in area sottoposta a vincolo paesaggistico, opere consistenti in ristrutturazione e ampliamento di un vecchio manufatto rurale;
- b) realizzazione, in qualità di committente di opere in cemento armato in assenza del progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, come richiesto dall’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001;
- c) omessa denuncia, in qualità di costruttore, prima dell’inizio dei lavori, della realizzazione di opere in cemento armato ai sensi degli artt. 65 e 72 del Testo Unico per l’Edilizia;
- d) omesso preavviso alle competenti autorità delle opere edilizie da realizzare in zona sismica, come previsto dagli artt. 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- e) inizio opere edilizie in zona sismica in assenza della prescritta autorizzazione preventiva di cui agli artt. 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- f) realizzazione in assenza della prescritta autorizzazione della Soprintendenza in area tutelata per legge i sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004 di opere determinanti aumento del manufatto esistente superiore al 30% della costruzione originaria o ampliamento di oltre 750 metri cubi.
Tali reati sono stati accertati nel maggio 2010 e la data è fondamentale nella formulazione dei giudizio da parte degli ermellini. Vediamo il perché.
Reati edilizi: natura istantanea o natura permanente?
Innanzitutto, il ricorso è stato presentato perché i reati contestati sarebbero andati in prescrizione e la Suprema Corte ha confermato questa ipotesi. Nel valutare il caso, la Corte ha determinato per ogni reato, il dies a quo del termine necessario a prescriverli, sottolineando i diversi orientamenti giurisprdenziali sui vari momenti consumativi.
Costruzione senza permesso è reato permanente
Innanzitutto, il Collegio ha sottolineato che il reato di costruzione senza permesso di costruire deve considerarsi come reato permanente: la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori ma si protrae per tutta la durata di essi, con la conseguenza che la permanenza cessa:
- con l'ultimazione delle opere, o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto del bene;
- oppure, qualora le opere siano in corso, con la sentenza di primo grado o a seguito dell'interruzione dei lavori conseguente all'ordine di sospensione emanato dall'autorità comunale anche se divenuto successivamente inefficace, o con la sospensione volontaria dei lavori stessi che tuttavia deve essere provata rigorosamente dall'interessato, fermo restando che l'ultimazione riguarda l'opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni, compresi intonaci, infissi, tinteggiatura, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, ecc.
Quando come nel caso in esame il reato viene compiuto in zona vincolata, (art. 181, comma primo e primo-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), se l'illecito si protrae nel tempo, il reato ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione per qualsiasi motivo della condotta.
Esecuzione opere in conglomerato cementizio e omessa denuncia inizio lavori
Per quanto riguarda i reati relativi all'esecuzione di opere in conglomerato cementizio e all'omessa denuncia di realizzazione di tali opere, essi richiamano la disciplina della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e mirano alla salvaguardia della stabilità e della sicurezza di opere potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica. Un’irregolare esecuzione di opere in conglomerato cementizio potrebbe infatti portare al collasso statico del manufatto e al crollo della costruzione.
Sulla natura di questi reati, la giurisprudenza concorda nel ritenere che:
- l'attività edificatoria ha natura permanente, per cui la consumazione del reato si protrae fino all'ultimazione dell'opera, o alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo, o per desistenza volontaria dell'agente;
- l'omessa denuncia da parte del costruttore delle opere in conglomerato cementizio al competente ufficio tecnico regionale (art. 72 T.U.E.), in alcuni casi è stato considerato come reato istantaneo, che si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l'attività di edificazione; in altri casi è stato reputato come permanente, sul rilievo che la consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, oppure non termini l'intervento edilizio.
Secondo Il Collegio l’omessa denuncia inizio lavori e deposito del progetto da parte del costruttore è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti. Il pregiudizio permane per tutto il prosieguo dei lavori.
Costruzione in zona sismica senza permesso
In riferimento alle violazioni per le costruzioni in zone sismiche di cui agli artt. 93 e 94 del Testo Unico per l’Edilizia, entrambe sanzionate dall'art. 95, ingiursprudenza sono presenti due diversi orientamenti:
- un primo orientamento ritiene che, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termina l'intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione;
- Unìu secondo orientamento afferma che essi hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere.
Sul punto, gli ermellini hanno specificato che la Corte ha già affermato che l'art. 83 d.P.R. 380 del 2001, cui gli artt. 93 e 94 dello stesso decreto rinviano, stabilisce che tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, sono disciplinate, tra l'altro, da specifiche norme tecniche emanate con decreti ministeriali; l'articolo 84 del D.P.R. n. 380/2001 definisce il contenuto delle norme tecniche, che devono essere osservate.
Mentre le violazioni della normativa tecnica, ossia l'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, hanno natura di reato permanente, i reati relativi all'omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio lavori hanno natura di reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto intraprende l'attività di edificazione, avendo omesso gli adempimenti richiesti prima dell'esecuzione delle opere: il Collegio ha sposato questo orientamento, ribadendo che il reato perdura fino alla cessazione dell'attività abusiva.
Sulla base di tutti questi elementi, per individuare il momento da consumativo del reato utile a capire da quando partano i termini per la prescrizione, considerato che la consumazione del reato era cessata quando l’edificio era stato ultimato, il dies a quo è proprio quello in cui è stato effettuato il sopralluogo che ha accertato il completamento della costruzione, ossia a maggio 2010.
Considerati tutti gli eventi interruttivi e sospensivi, la prescrizione è maturata nel 2020 e dato che la sentenza era stata proncuniata nel 2021, la Cassazione l'ha annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per prescrizione.
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