INTERVENTI DELL’ANCE, DELL'OICE E DEL CNI
Sul problema legato all’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 da cui è nato il dibattito sulla mancata proroga dell’entrata in vigore delle ...
Sul problema legato all’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 da cui è nato il dibattito sulla mancata
proroga dell’entrata in vigore delle Norme tecniche delle
costruzioni di cui al D.M. 14/09/2005 si sono pronunciati
l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE),
l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura
e di consulenza tecnico economico (OICE) ed il Consiglio
nazionale degli Ingegneri (CNI).
L’ANCE, con una nota del 7 gennaio scorso, evidenzia che l’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007 sancirebbe un nuovo periodo transitorio di 18 mesi a partire dal 31.12.2007, in cui sarebbe ancora possibile applicare la normativa tecnica di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione, in alternativa al D.M. 14 settembre 2005 e precisa che la formulazione poco chiara dell’articolo 20 non dovrebbe indurre ad interpretazioni differenti che avrebbero come conseguenza l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 in quanto, se così fosse, non si ravviserebbe la necessità dello stesso articolo 20.
Interpretazione che non condividiamo perché sarebbe come dire che, visto che l’articolo 20, così come è scritto, nella situazione attuale, non avrebbe alcun significato, si presume che lo stesso sia stato inserito nel decreto milleproroghe con l’intento di rinviare l’entrata in vigore del D.M. 14/9/2005 sino all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche.
L’OICE, invece, con un comunicato stampa di ieri 8 gennaio, lancia l’allarme per le conseguenze derivanti dall’incertezza giuridica dovuta alla mancata pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove norme tecniche sulle costruzioni messe a punto dal Ministero delle infrastrutture e precisa che occorre intervenire al più presto per sanare i rischi che derivano dalla messa a regime delle disposizioni del 2005 con un evidente rischio di paralisi del settore, almeno a livello progettuale, derivante dalla necessità di progettare seguendo le norme del 2005. Sul problema è intervento il Vice-Presidente Oddi Baglioni che ha precisato: “Tanto per dare un ordine di grandezza basti pensare che ogni mese vengono bandite circa quattrocento gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui molte riguardanti la redazione di progetti. Tutte le gare affidate dal primo gennaio in poi potrebbero fermarsi per le difficoltà connesse all’applicazione delle norme del 2005; è un rischio da scongiurare favorendo invece la rapida messa a regime delle nuove norme.”
Infine il CNI è intervenuto sull’argomento diramando la circolare n. 131 del 7 gennaio scorso in cui comunica di aver ritenuto opportuno inviare al Ministro Antonio Di Pietro e al Presidente del Consiglio Superiore del LL.PP., Ing. Marcello Mauro, l'allegata richiesta di riformulazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007 che sancisca in modo inequivocabile la proroga dell'applicazione del D.M. 9.01.1996 e del D.M. 16.1.1996 per la durata di 18 mesi.
Alla circolare è allegato un convincente parere del Centro Studi - Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), a firma del Presidente Ing. Giovanni Angotti, sul regime transitorio delle Norme Tecniche di cui al DM 14.09.2005 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legge n. 248/2007, secondo il quale “allo stato, la proroga di 18 mesi a partire dal 01.12.2008 deducibile dal citato art. 20 concerne l'applicazione delle norme previgenti al D.M. 14.09.2005”.
Agli interventi di tutti gli interessati al problema, susseguitisi dal 31 dicembre ad oggi, speriamo che faccia seguito, l’intervento del Ministero delle Infrastrutture che, invece di tacere, avrebbe avuto il dovere di intervenire con tempestività sull’argomento, per dare i necessari ed opportuni chiarimenti.
L’ANCE, con una nota del 7 gennaio scorso, evidenzia che l’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007 sancirebbe un nuovo periodo transitorio di 18 mesi a partire dal 31.12.2007, in cui sarebbe ancora possibile applicare la normativa tecnica di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione, in alternativa al D.M. 14 settembre 2005 e precisa che la formulazione poco chiara dell’articolo 20 non dovrebbe indurre ad interpretazioni differenti che avrebbero come conseguenza l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 in quanto, se così fosse, non si ravviserebbe la necessità dello stesso articolo 20.
Interpretazione che non condividiamo perché sarebbe come dire che, visto che l’articolo 20, così come è scritto, nella situazione attuale, non avrebbe alcun significato, si presume che lo stesso sia stato inserito nel decreto milleproroghe con l’intento di rinviare l’entrata in vigore del D.M. 14/9/2005 sino all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche.
L’OICE, invece, con un comunicato stampa di ieri 8 gennaio, lancia l’allarme per le conseguenze derivanti dall’incertezza giuridica dovuta alla mancata pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove norme tecniche sulle costruzioni messe a punto dal Ministero delle infrastrutture e precisa che occorre intervenire al più presto per sanare i rischi che derivano dalla messa a regime delle disposizioni del 2005 con un evidente rischio di paralisi del settore, almeno a livello progettuale, derivante dalla necessità di progettare seguendo le norme del 2005. Sul problema è intervento il Vice-Presidente Oddi Baglioni che ha precisato: “Tanto per dare un ordine di grandezza basti pensare che ogni mese vengono bandite circa quattrocento gare per affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui molte riguardanti la redazione di progetti. Tutte le gare affidate dal primo gennaio in poi potrebbero fermarsi per le difficoltà connesse all’applicazione delle norme del 2005; è un rischio da scongiurare favorendo invece la rapida messa a regime delle nuove norme.”
Infine il CNI è intervenuto sull’argomento diramando la circolare n. 131 del 7 gennaio scorso in cui comunica di aver ritenuto opportuno inviare al Ministro Antonio Di Pietro e al Presidente del Consiglio Superiore del LL.PP., Ing. Marcello Mauro, l'allegata richiesta di riformulazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007 che sancisca in modo inequivocabile la proroga dell'applicazione del D.M. 9.01.1996 e del D.M. 16.1.1996 per la durata di 18 mesi.
Alla circolare è allegato un convincente parere del Centro Studi - Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), a firma del Presidente Ing. Giovanni Angotti, sul regime transitorio delle Norme Tecniche di cui al DM 14.09.2005 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legge n. 248/2007, secondo il quale “allo stato, la proroga di 18 mesi a partire dal 01.12.2008 deducibile dal citato art. 20 concerne l'applicazione delle norme previgenti al D.M. 14.09.2005”.
Agli interventi di tutti gli interessati al problema, susseguitisi dal 31 dicembre ad oggi, speriamo che faccia seguito, l’intervento del Ministero delle Infrastrutture che, invece di tacere, avrebbe avuto il dovere di intervenire con tempestività sull’argomento, per dare i necessari ed opportuni chiarimenti.
A cura di Paolo
Oreto
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