Superbonus 110% e cessione del credito: integrazione documentale per la cessione a Poste Italiane
Con la riattivazione della sua piattaforma per la cessione del credito, Poste Italiane ha richiesto un'integrazione documentale
Benché Poste Italiane abbia previsto che le richieste di cessione ricevute fino all'1 febbraio 2022 restano soggette a istruttoria ai sensi del processo all’epoca applicabile, non sono poche le segnalazioni arrivate in redazione da parte di professionisti che si sono visti richiedere una integrazione documentale.
Superbonus 110%: la riapertura della piattaforma di Poste Italiane
Ricordiamo, infatti, che a seguito della pubblicazione del D.L. n. 13/2022 e delle modifiche al meccanismo di cessione del credito previsto all'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), Poste Italiane aveva temporaneamente sospeso l'acquisto dei crediti edilizi e bloccato la sua piattaforma.
Il 7 marzo 2022 la piattaforma di cessione del credito di Poste Italiane è stata riaperta ma con molte novità tra le quali:
- l’acquisto di crediti d’imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni);
- l'acquisto di crediti relativi alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;
- importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) pari a 150 mila euro per tutti i cedenti (il limite tiene conto di tutte le cessioni effettuate a Poste Italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 2020).
Cambiato anche l'importo liquidato, adesso pari a:
- 100 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari al 90,91% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
- 89,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 89,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
- 80 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 80% del valore nominale del credito d’imposta maturato).
Cessione dei credito ante 1 febbraio 2022
Come indicato espressamente sul portale Superbonus di Poste Italiane alla nota 1 della Sezione "CHI PUÒ RICHIEDERE LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA":
Le richieste di cessione ricevute fino al 1° febbraio 2022 restano soggette a istruttoria ai sensi del processo all’epoca applicabile.
Sono arrivate in redazione delle segnalazioni di professionisti relative a pratiche di cessione del credito da superbonus 110% precedenti l'1 febbraio 2022. Da quel che leggiamo, Poste Italiane ha chiesto tassativamente un'integrazione documentale che, se inviata incompleta o oltre i limiti temporali concessi, prevede l'impossibilità di procedere oltre (nessuna possibilità ulteriore di integrazione o correzione dell'errore).
Integrazione documentale per pratiche ante 1 febbraio 2021
In caso di proposta di cessione del credito di imposta derivante da sconto in fattura:
- copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di contributo sotto forma di sconto” trasmesso all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima;
- copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane oppure, in alternativa, copia delle fatture emesse a fronte dei lavori effettuati, da cui risultino il nome e cognome o la denominazione sociale e codice fiscale o partita IVA sia dell’emittente la fattura che del destinatario della stessa e da cui risulti esplicitamente che è stato praticato uno sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020);
- in caso di credito d’imposta diverso dal Superbonus 110%, evidenza dei pagamenti ricevuti da cui risulti la causale del versamento, il nome e cognome ovvero la denominazione del soggetto che ha effettuato il pagamento e il nome e cognome o la denominazione del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato (e.g., estratto conto);
- ove nella disponibilità del proponente, copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura catastale storicizzata per la proprietà, il solo frontespizio del contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento, da cui risultino le parti e l’immobile interessato);
- copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (e.g., per le ditte individuali o i liberi professionisti ultima dichiarazione dei redditi presentata; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata).
In caso di proposta di cessione del credito di imposta successiva alla prima e diversa dalla cessione del credito d’imposta derivante da sconto in fattura:
- copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento all’acquisto del credito d’imposta che propone di cedere a Poste Italiane (e.g., per le ditte individuali o i liberi professionisti l’ultima dichiarazione dei redditi presentata; per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata);
- copia del contratto di compravendita o altro titolo da cui deriva la proprietà del credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., contratto di acquisto del credito d’imposta o altro contratto da cui sia derivata l’acquisizione del credito d’imposta);
- salvo i casi di acquisto del credito d’imposta a fronte della prestazione di servizi o in compensazione, copia del bonifico di pagamento del credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane da cui risultino il nome e il cognome o la denominazione sociale del pagatore e la causale del versamento.
Documenti che dovranno essere trasmessi via e-mail entro il termine tassativo indicato e con le seguenti caratteristiche:
- formato PDF leggibile;
- raggruppati in una o più email in file della dimensione massima di 2,5 MB ciascuno, per una dimensione massima complessiva di ciascuna email che sarà inviata non eccedente 10 MB.
L’invio della documentazione e delle informazioni richieste potrà essere effettuato esclusivamente:
- rispondendo alla email di richiesta documentale ricevuta, senza modificarne in alcun modo l’oggetto;
- oppure inviando una o più e-mail (tutte nello stesso giorno) all’indirizzo creditoimposta@posteitaliane.it con l’obbligo di riportare in ciascuna di esse lo stesso oggetto della e-mail di richiesta documentale ricevuta.
Poste Italiane sottolinea pure che:
- la mancata risposta nel termine indicato o l’invio di documentazione o informazioni non conformi a quanto richiesto, non coerenti o non leggibili, o l’invio mediante mezzi o con modalità diverse da quelle indicate (e.g., assenza di oggetto o oggetto diverso da quello della presente o mittente errato, invio di molteplici e-mail, ma non tutte nel medesimo giorno) non consentiranno di dare seguito alla proposta di contratto;
- l’esame della documentazione qui richiesta potrà richiedere anche tempi prolungati.
La mancata risposta alla email di richiesta documentale entro i termini previsti corrisponde all'annullamento della pratica di cessione del credito d’imposta a Poste Italiane. In questo caso, dopo il predetto termine Poste Italiane provvederà a rifiutare sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la cessione del Suo credito di imposta a proprio favore.