Superbonus 110% e bonus edilizi: dal Fisco i codici tributo per la compensazione
L'Agenzia delle Entrate fornisce i codici da utilizzare per le opzioni da esercitare dal 17 febbraio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, con la quale ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati per ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Parliamo quindi di tutti gli interventi per i quali sonoi stati utilizzati benefici fiscali come Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus e bonus edilizi in generale.
Attenzione però: i codici fanno riferimento alle comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022, quindi dall’entrata in vigore del D.L. n. 13/2022. Per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022, restano utilizzabili i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
Compensazione crediti Superbonus 110%: i nuovi codici tributo
Ricordiamo che con l’art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020, modificato recentemente dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 13/2022, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, al posto della detrazione diretta spettante, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. "sconto in fattura") e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti);
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva anche in questo caso la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.
Interventi ammessi
Le opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:
- 1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Uinco delle imposte sui Redditi – TUIR);
- 2) efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
- 3) adozione di misure antisismiche, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
- 4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- 5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
- 6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
- 7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del D.L. n.34/2020;
Dopo il D.L. n. 13/2022: i nuovi codici da utilizzare
Con il D.L. n. 13/2022 è stata modificata la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, in modo da distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24.
Per questo motivo sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7711” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7712” denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7713” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7714” denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7715” denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7716” denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “7717” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
Per potere utilizzare i crediti in compensazione oppure per cederli ulteriormente, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dove le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la risoluzione.
Sempre attraverso la piattaforma, i fornitori e i cessionari possono cedere, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti ad altri soggetti. I successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.
Il Fisco ricorda che eventuali eccedenze nella compensazione determinano lo scarto del modello F24, che viene comunicato al contribuente attraverso apposita ricevuta.
Infine, nella risoluzione viene precisato che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”, e così via.
Documenti Allegati
Risoluzione