Superbonus 110%: niente proroga per le unifamiliari
Le modifiche al superbonus 110% e al meccanismo di cessione del credito attendono il voto di fiducia del Senato sul ddl di conversione del Sostegni-ter
La 5a Commissione del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) sul quale il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia che è all'ordine del giorno dell'Assemblea oggi. Domani sono previste la replica dei relatori e del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello.
Superbonus 110% e bonus edilizi: gli effetti della conversione del Sostegni-ter
Tra gli argomenti più discussi non potevano mancare le modifiche al meccanismo di cessione del credito che erano state previste prima dal D.L. n. 4/2022, poi modificate dal D.L. n. 13/2022 e che ora entreranno all'interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-ter.
Ed è stato nuovamente in Governo ad incidere con la presentazione dell'emendamento 15.0.1000 che è stato approvato dalla Commissione e definisce le ultime modifiche che riguardano:
- il meccanismo di cessione del credito;
- le sanzioni penali ai tecnici;
- l'assicurazione professionale per gli asseveratori;
- gli obblighi sul CCNL per le imprese che operano per interventi che accedono ai bonus edilizi.
Il meccanismo di cessione del credito
Con le ultime modifiche ecco come cambiano le opzioni alternative alla detrazione fiscale. In particolare, il beneficiario della detrazione potrà scegliere di optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.'
Sempre riguardo la cessione del credito, viene previsto l'inserimento all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) del seguente comma 1-ter:
I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.
Sanzioni e assicurazione professionale
All'articolo 119 del Decreto Rilancio viene aggiunto il seguente comma 13-bis:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Mentre al comma 14 le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".
Detrazioni fiscali e CCNL imprese
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Comunicazione opzione alternativa all'Agenzia delle Entrate
Come riferito sulla sua pagina Facebook dal deputato del M5S Riccardo Fraccaro, è stato approvato un emendamento che proroga dal 7 al 29 aprile 2022 il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Niente proroga per le unifamiliari
Non è stato, invece, approvato l'emendamento che voleva lo slittamento dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per arrivare al 30% dell'intervento complessivo per arrivare a portare in detrazione le spese relative al superbonus entro il 31 dicembre 2022.
Tema, quest'ultimo, su cui il deputato Fraccaro scrive "Su questo punto continuerò a battermi: i mesi di blocco forzato non devono rappresentare più un ostacolo insormontabile per la riqualificazione energetica e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, attività che devono avere priorità massima per il nostro Paese. Per questo il Governo deve garantire fluidità, tempo e certezza ai cittadini che vogliono usufruire del Superbonus e degli altri bonus edilizi utili a sostenere l'efficientamento energetico e a ottenere un consistente e immediato risparmio in bolletta".
Sull'argomento è intervenuto anche il senatore Agostino Santillo che afferma "Riteniamo assolutamente sbagliata l'indifferenza del Mef che non ha consentito la proroga dello stato avanzamento lavori del 30%, fissato per le case unifamiliari al 30 giugno 2022 per avere diritto a terminare i lavori al 31 dicembre 2022. Anche la circolazione dei crediti meritava un ulteriore allargamento, specie nelle ipotesi in cui le banche possano dare l'opportunità di cessione del credito ai propri clienti per l'uso della propria capacità fiscale".