Interventi su parti comuni: il Fisco rinvia la scadenza comunicazioni
Con un provvedimento a firma del Direttore Generale, l’Agenzia proroga i termini per la comunicazione ai fini dell’elaborazione della precompilata 2022
Prorogati i termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, finalizzata all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022. A stabilirlo è il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83833 del 16 marzo 2022, a firma del direttore generale, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato decreto-legge n. 148 del 2017.
Comunicazione interventi su parti condominiali: ADE proroga i termini
La stagione delle dichiarazioni fiscali si apre quindi con un importante differimento: ci sarà più tempo per gli amministratori di condominio, oltre che per i condomìni minimi, per comunicare i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cd. "Bonus Mobili").
In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 possono trasmettere i dati non più entro il 16 marzo 2022, bensì entro il 7 aprile 2022.
Il perché della proroga
Di norma, come disposto appunto dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, il 16 marzo è la data ultima per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente ai fini della dichiarazione precompilata - comprese le comunicazioni effettuate dai soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 – per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati hanno però manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare informazioni complete e corrette, considerato che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto all’anno precedente, dovendo recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
La deroga riguarda esclusivamente la comunicazione dei dati relativi all’anno 2021, senza ulteriori impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Interventi da comunicare
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR), comprendenti:
- gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
Come effettuare la comunicazione
La comunicazione va fatta in via telematica attraverso l’apposito software “Comunicazione da Amministratori Condominio 2021”. Oltre a indicare le spese, è possibile anche:
- inserire il numero di unità immobiliari che compongono il condominio e la ripartizione delle quote su cui vanno calcolati gli importi;
- comunicare l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In entrambi i casi, permane l'obbligo di effettuare la comunicazione.
È necessario anche comunicare i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, perché è stata esercitata l'opzione della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Inoltre da quest’anno se il contribuente per un intervento ha optato in parte per la cessione del credito e in parte per lo sconto in fattura può indicarlo con un nuovo codice da utilizzare per compilare il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto”.
Infine, alcune importanti indicazioni vengono fornite dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate:
- non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati;
- i singoli condòmini non possono opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
- in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno usufruire della detrazione IRPEF e l'amministratore non dovrà inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione;
- in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore sarà tenuto a comunicare solo le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo, bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai condòmini.
- nei condomìni minimi con amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali; se invece non è presente un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.
Documenti Allegati
Provvedimento