Come si calcola l’indennità di espropriazione?
Il caso dei terreni destinati a servizi
Il testo Unico delle espropriazioni, in materia di indennità di espropriazione, risulta basato sulla divisione tra terreni edificabili (art. 37) e terreni agricoli (art. 40).
A partire dalle sentenze della Corte Costituzionale del 2007 e del 2011 è tuttavia diventato evidente come, l’’indennità di espropriazione debba comunque rappresentare il valore reale del bene, il valore di mercato del bene indipendentemente dalla specifica destinazione urbanistica dello stesso.
Nella realtà dei piani regolatori esistono numerose destinazioni
urbanistiche che risulta difficile includere in una delle due
categorie (edificabile/agricolo), ma che piuttosto paiono porsi in
una posizione intermedia. In primo luogo, vengono in mente le
destinazioni a servizi (parcheggi) o a strutture sociali (scuole,
ospedali, cliniche, luoghi di culto).
Tali casi, infatti, seppure non consentano al proprietario del bene
la possibilità di utilizzarlo secondo un concetto di edificazione
tradizionale (residenziale, commerciale, turistico o industriale)
tuttavia evidentemente non permettono di qualificare il terreno
come meramente agricolo.
Vincolo conformativo o vincolo espropriativo?
Al fine di poter adottare i corretti criteri di valutazione
occorre in primo luogo comprendere se la destinazione impressa al
bene sia di tipo conformativo o di tipo espropriativo.
Rinviando per maggiori approfondimenti al nostro sito o ad
ulteriori post, semplificando, si può qui dire che si tratta di un
vincolo espropriativo se la destinazione prevista in piano
regolatore può essere realizzata solo dall’ente pubblico, mentre si
tratta di vincolo conformativo se la destinazione urbanistica
consente l’utilizzazione del bene e quindi la realizzazione della
destinazione anche al privato proprietario.
La distinzione è assolutamente importante in relazione alla
determinazione dell’indennità di espropriazione.
Ove infatti si tratti di vincolo preordinato all’esproprio, tale
vincolo non dovrà essere considerato nella valutazione
dell’indennità di espropriazione per espressa previsione dell’art.
32 Testo Unico Espropri che esclude che nella valutazione dei beni
possa essere considerata la destinazione del bene in base al
progetto da realizzarsi.
La qualificazione come terreno non edificabile
Quando il vincolo sia qualificabile come conformativo, ossia
suscettibile di realizzazione anche ad opera del privato, per
l’individuazione del corretto criterio ai fini della determinazione
dell’indennità di espropriazione è importante evidenziare come la
giurisprudenza consideri tale tipologia di destinazione urbanistica
come non-edificabile. Stante quindi la bipartizione presente nel
Testo Unico Espropriazioni tra fondi edificabili e fondi agricoli,
ciò potrebbe far supporre la necessità di dover valutare tale bene
alla stregua di un terreno agricolo.
Tale interpretazione, tuttavia, confliggerebbe con l’art. 42 della
Costituzione e con l’art. 1 Protocollo Aggiuntivo della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.
Occorre infatti rammentare come, alla luce di detti principi, l’indennizzo in materia espropriativa debba essere sempre rapportato al valore venale del bene. Anche quindi in caso di destinazione a parcheggio di un terreno oggetto di esproprio, andrà ricercato il valore reale del bene, ossia il reale valore che quello specifico terreno con destinazione a parcheggio avrebbe nell’ambito di un libero mercato.
Indennità di esproprio secondo le concrete possibilità di utilizzo
Per superare quindi le possibili censure di illegittimità costituzionale, la Corte di Cassazione, ha ormai ripetutamente affermato che in tutti i casi in cui non sia possibile una qualificazione pienamente edificabile del bene, pur dovendo considerare il bene espropriato come inedificabile, tuttavia sussiste la necessità di valutare tali aree tenendo in considerazione il reale valore del bene in ragione delle possibilità di utilizzazione consentite dalla normativa vigente e quindi dalla pianificazione urbanistica in vigore:
Cassazione civile , sez. I , 06/09/2021 , n. 24005: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 , ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.”
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