Superbonus 110%, bonus edilizi e cessione del credito: occhio al doppio regime temporale
I due D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e 13/2022 (Decreto Frodi) hanno generato un doppio binario di applicazione del meccanismo di cessione del credito
Lo stato dell'arte relativo all'utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, è "vittima" inconsapevole di una continua attività legislativa a colpi di provvedimenti d'urgenza (Decreti Legge) che si intersecano tra loro creando scompliglio.
La cessione del credito: lo stato dell'arte
Dopo il primo pacchetto di misure antifrode arrivato con il D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2021), nei primi mesi del 2022 sono arrivati prima il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e poi il Decreto Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi).
L'art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di cessione del credito oltre la prima. Il Decreto Frodi ha, invece, abrogato l'art. 28, comma 1 (lasciando in vigore il comma 2) e previsto nuove modifiche tra le quali la possibilità di due ulteriori cessioni qualificate oltre la prima; cessioni tutte da utilizzare solo all'interno di un circuito di acquirenti certificati.
Ma in tutto questo, come accade ogni qual volta ci troviamo di fronte ad un decreto legge, dobbiamo attendere ben due conversioni in legge prima di avere un quadro normativo definitivo.
Quello che si sa è che il primo Decreto Legge ad essere convertito in legge sarà il D.L. n. 4/20222 che ha già ottenuto l'approvazione da parte del Senato e che ha previsto, tra le altre cose, l'abrogazione integrale del D.L. n. 13/2022.
Una volta convertito in legge il D.L. n. 4/2022 (entro il 28 marzo 2022), sarà la volta del D.L. n. 13/2022 che al momento ha avviato al Senato il suo percorso di conversione sul quale non si sa se si interromperà a seguito della conversione del Sostegni-ter oppure se procederà, magari con nuove modifiche.
Il regime temporale
Altro aspetto che si conosce è relativo ai regimi temporali di applicazione delle modifiche. Ricordiamo, infatti, che:
- il Sostegni-ter è entrato in vigore il 27 gennaio 2022;
- il Decreto Frodi è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.
Con la conseguenza che al momento dobbiamo fare molta attenzione alla data di caricamento della scelta dell'opzione alternativa sul portale dell'Agenzia delle Entrate se antecedente o cuccess.
La FAQ dell'Agenzia delle Entrate
Aspetto sul quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova FAQ in cui chiarisce il regime applicabile in relazione alla data di prima cessione o sconto e di sessioni successive alla prima. Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate stessa, continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prima
cessione o sconto |
Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque
(jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” | |
Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Cessioni
successive alla prima |
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque
(jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |