Superbonus 110% e asseverazione di congruità: gli errori del Decreto del MiTE
Gli errori (orrori) del nuovo decreto del MiTE con i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici
Lo scorso 16 marzo è arrivata la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 recante "Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020".
Asseverazione di congruità e Decreto del MiTE
Una pubblicazione attesissima perché è da questa che vanno conteggiati i 30 giorni per l'entrata in vigore di un Decreto nato allo scopo di far fronte all'aumento generalizzato dei costi dei materiali da costruzione, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica.
L'ambito di applicazione del nuovo Decreto è definito puntualmente all'art. 2, comma 1 in cui si dice che le nuove disposizioni devono essere utilizzate per i beni indicati nell'Allegato A al Decreto stesso per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito).
Quest'ultima precisazione è stata inserita per far fronte alla modifica prevista dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e ripresa nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha esteso il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese anche:
- al superbonus 110% nel caso sia utilizzato in dichiarazione dei redditi ma senza la precompilata;
- a tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.
In particolare, i nuovi costi massimi vanno utilizzati ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui:
- all’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero per gli interventi di ecobonus 110% (trainanti e trainati);
- all’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero tutti i bonus edilizi utilizzati tramite le opzioni alternative.
Entrata in vigore ed errori (orrori) normativi
È così che oggi sappiamo che il nuovo Decreto del MiTE entra in vigore il 15 aprile 2022 e le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi dal 16 aprile 2022.
È proprio così che è riportato all'art. 2, comma 2 del nuovo Decreto del MiTE:
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Una previsione normativa che conferma ancora una volta la scarsa conoscenza della normativa edilizia da parte del legislatore che parla di interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dimenticando completamente la differenza tra titolo edilizio e comunicazione.
Titolo edilizio è un permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Titolo edilizio NON è certamente una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) così come definita all'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizio). Ed, ancora, titolo edilizio NON è tantomeno la nuova CILAS prevista dal legislatore con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) quando, prendendo atto dello stato di salute edilizio-urbanistico del patrimonio immobiliare, ha deciso di dare un colpo di spugna alla logica edilizia e sostituire il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio.
Il nuovo comma 13-ter, senza alcuna deroga espressa alle procedure ordinarie previste dal Testo Unico Edilizia, ha dato il via libera agli interventi di superbonus senza demoricostruzione (adesso considerati manutenzione straordinaria anche se si interviene su parti strutturali o su prospetti) mediante l'utilizzo di quella che ormai è conosciuta come CILAS.
A questo punto la domanda è ovvia: il nuovo Decreto del MiTE andrà utilizzato solo per gli interventi che prevedono un titolo edilizio oppure anche per quelli che necessitano di CILAS?
La risposta è evidente (per tutti gli interventi, anche quelli con CILAS) ma un po' di chiarezza/precisione del legislatore non sarebbe affatto male!