Superbonus 110% e bonus edilizi: via libera al nuovo meccanismo di cessione del credito
La Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni-ter che da il via libera definitivo alle modifiche alle opzioni alternative
Nella seduta di giovedì 24 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Sostegni-ter) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
Indice degli argomenti
Sostegni-ter: il decreto dopo la conversione in legge
L'approvazione definitiva avviene con un nuovo voto di fiducia ad un testo proposto dal Governo e approvato dal Senato e su cui, ancora una volta, il Parlamento ha potuto incidere poco, dichiarazioni a parte. Con la legge di conversione del Sostegni-ter vengono rimessi integralmente i contenuti del Decreto Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi) che viene abrogato ma i cui atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso restano validi.
Post conversione in legge, il Sostegni-ter è costituito dai seguenti articoli:
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
- Articolo 1. (Misure di sostegno per le attività chiuse)
- Articolo 2. (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)
- Articolo 3. (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)
- Articolo 4. (Fondo unico nazionale per il turismo)
- Articolo 4-bis. (Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
- Articolo 5. (Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)
- Articolo 5-bis. (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
- Articolo 6. (Buoni per servizi termali)
- Articolo 6-bis. (Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)
- Articolo 6-ter. (Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti)
- Articolo 6-quater. (Acquisizione dei dati di cui al decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
- Articolo 6-quinquies. (Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto)
- Articolo 7. (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento)
- Articolo 8. (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)
- Articolo 8-bis. (Disposizioni per la conservazione del patrimonio archivistico)
- Articolo 9. (Disposizioni urgenti in materia di sport)
- Articolo 9-bis. (Incremento delle risorse per impianti ippici)
- Articolo 10. (Piano transizione 4.0)
- Articolo 10-bis. (Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI)
- Articolo 10-ter. (Disposizioni in materia di perizie tecniche)
- Articolo 10-quater. (Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022)
- Articolo 10-quinquies. (Rimessione in termini per la Rottamazioneter e saldo e stralcio)
TITOLO II REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
- Articolo 11. (Contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID –19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)
- Articolo 11-bis. (Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di per- sonale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell’economia e delle finanze)
- Articolo 11-ter. (Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)
- Articolo 12. (Incremento del contributo per il mancato incasso dell’imposta di soggiorno)
- Articolo 12-bis. (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)
- Articolo 13. (Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)
- Articolo 13-bis. (Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)
- Articolo 13-ter. (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)
- Articolo 13-quater. (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
- Articolo 13-quinquies. (Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)
- Articolo 13-sexies. (Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione ur- bana nei comuni)
- Articolo 13-septies. (Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
- Articolo 13-octies. (Disposizioni urgenti in materia di Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)
TITOLO III MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA
- Articolo 14. (Riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
- Articolo 14-bis. (Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita)
- Articolo 15. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore)
- Articolo 15-bis. (Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
- Articolo 16. (Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
- Articolo 17. (Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)
- Articolo 18. (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
- Articolo 18-bis. (Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)
TITOLO IV ALTRE MISURE URGENTI
- Articolo 19. (Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia)
- Articolo 19-bis. (Potenziamento delle strutture e delle ar- ticolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
- Articolo 19-ter. (Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)
- Articolo 19-quater. (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)
- Articolo 19-quinquies. (Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)
- Articolo 20. (Disposizioni in materia di vaccini anti SARS- CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)
- Articolo 20-bis. (Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)
- Articolo 20-ter. (Misure urgenti in materia di personale sanitario)
- Articolo 20-quater. (Misure per il potenziamento delle risorse umane dell’INAIL)
- Articolo 21. (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)
- Articolo 21-bis. (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell’economia e delle finanze)
- Articolo 22. (Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)
- Articolo 22-bis. (Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili)
- Articolo 22-ter. (Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità)
- Articolo 23. (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
- Articolo 23-bis. (Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)
- Articolo 23-ter. (Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri)
- Articolo 23-quater. (Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)
- Articolo 23-quinquies. (Inabilità di ormeggiatori e barcaioli)
- Articolo 24. (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)
- Articolo 25. (Misure urgenti per il settore ferroviario e per il settore autostradale)
- Articolo 25-bis. (Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)
- Articolo 25-ter. (Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)
- Articolo 26. (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)
- Articolo 26-bis. (Disciplina dell’attività di turismo lattierocaseario o vie del formaggio)
- Articolo 26-ter. (Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
- Articolo 26-quater. (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
- Articolo 26-quinquies. (Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell’insetto nocivo Coreabus undatus)
- Articolo 27. (Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)
- Articolo 27-bis. (Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)
- Articolo 28. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
- Articolo 28-bis. (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)
- Articolo 28-ter. (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale)
- Articolo 28-quater. (Disposizioni in materia di benefìci nor- mativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Articolo 28-quinquies. (Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)
- Articolo 29. (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
- Articolo 29-bis. (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
- Articolo 30. (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)
- Articolo 31. (Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
- Articolo 32. (Disposizioni finanziarie)
- Articolo 32-bis. (Clausola di salvaguardia)
- Articolo 33. (Entrata in vigore)
Superbonus 110% e bonus edilizi: le nuove disposizioni
Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione ma sono già confermate le modifiche che vanno ad incidere sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e degli altri bonus edilizi, con specifico riferimento:
- al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
- al divieto di frazionamento dei crediti fiscali;
- alle sanzioni penali per chi commette frodi fiscali e per i tecnici che espongono informazioni false o omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o attestano falsamente la congruità delle spese sostenute;
- alle caratteristiche dell'assicurazione professionale;
- ai termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale;
- al CCNL delle imprese che eseguono interventi che beneficiano di detrazioni fiscali.
Modifiche racchiuse all'interno dei seguenti articoli del Sostegni-ter:
- art. 28 - Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
- art. 28-bis - Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche;
- art. 28-ter - Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale;
- art. 28-quater - Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le modifiche al meccanismo delle opzioni alternative
Entrando nel dettaglio, confermando le misure previste nel D.L. n. 13/2022, si interviene sul meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consentendo:
- in caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità per i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Complessivamente, si avranno a disposizione:
- una cessione a chiunque da parte del contribuente o dei fornitori di lavori e servizi;
- ulteriori due cessioni ma solo a soggetti qualificati (banche, assicurazioni).
Stop alla frammentazione
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tale disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 secondo modalità per le quali si dovrà attendere un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stessa.
Misure sanzionatorie
Con l'art. 28-bis vengono inasprite le misure sanzionatorie in caso di frodi fiscali, sia per chi ne ha beneficiato che per i tecnici che si occupano delle asseverazioni e attestazioni. Da ricordare che le sanzioni penali per i tecnici che con dolo o colpa espongono informazioni false o ne omettono di rilevanti, sono sempre esistite e previste all'interno del Codice Penale.
La nuova disposizione stabilisce, in particolare, la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni relative al rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Assicurazione professionale
Confermati i contenuti delle modifiche apportate all'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio relativo all'assicurazione professionale di cui si devono dotare i tecnici impegnati nelle attività di asseverazione e attestazione. La norma prevede 3 diverse tipologie di assicurazione:
- una "single project" che il professionista stipula per il singolo intervento;
- la normale RC professionale base a copertura delle attività del
professionista purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:
- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- deve avere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- deve garantire, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti
- una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Imprese, bonus e CCNL
L'art. 28-quater inserisce alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) il nuovo comma 43-bis che prevede nuovi obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.
In particolare, per i seguenti interventi di importo superiore a 70.000 euro:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;
nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste per:
- interventi di riqualificazione energetica e strutturale: superbonus 110% - art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
- interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche: bonus 75% - art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020;
- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19: bonus 60% - art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020;
- recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% - art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- efficienza energetica: ecobonus 50% - art. 14, comma 1, lettere a), b) e d) del D.L. n. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) - art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici - 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% - art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: bonus verde 36% - art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
tali agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.