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Nel caso in cui siano effettuati più interventi di riqualificazione energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 344-3...

11/01/2008
Nel caso in cui siano effettuati più interventi di riqualificazione energetica sullo stesso edificio, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 344-347, della legge 296/2006), oltre all’asseverazione, anche l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono essere prodotti in forma unitaria, così da fornire le informazioni richieste in modo complessivo.
Viene, inoltre, estesa la detrazione del 55% (art.1, comma 346, della legge 296/2006) anche con riferimento all’installazione di panelli solari per la produzione di acqua calda, che presentino certificazione di qualità conforme sia alle norme UNI EN 12975, sia alle norme UNI EN 12976, EN 12975 ed EN 12976.

Queste le principali disposizioni contenute nell’articolo unico del Decreto 26 ottobre 2007 del Ministro dell`Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.
Recependo le segnalazioni degli operatori del settore, il citato D.M. 26 ottobre 2007 ha, infatti, corretto alcune norme del Decreto 19 febbraio 2007, che ha reso operativa la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall’art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall’art.1, comma 20 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
In particolare, a seguito dell’introduzione di tali nuove disposizioni, viene previsto che:
  • la nozione di “tecnico abilitato” sia estesa a tutti i professionisti autorizzati alla progettazione di edifici ed impianti, che risultino iscritti agli specifici ordini professionali - nuovo art.1, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007.
    Pertanto, ai fini dell’asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, viene confermato a livello normativo quanto chiarito dalla C.M. 36/E/2007, che, interpretando tale nozione in modo estensivo, aveva già riconosciuto, sempre ai fini della detrazione del 55%, tale competenza a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, oltre che ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, come espressamente indicati dall’originario art.1, comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007;
  • nell’ipotesi di realizzazione di piu` interventi sullo stesso edificio, oltre all’asseverazione, anche l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possano avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo - nuovo art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007;
  • i pannelli solari per la produzione di acqua calda possano presentare una certificazione di qualita` conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato, oppure alle norme EN 12975 o EN 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell`UE o della Svizzera - nuovo art. 8, comma 1, lett. c, del D.M. 19 febbraio 2007.
    Si ricorda, in proposito, che l’originaria formulazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. 19 febbraio 2007 stabiliva che i pannelli solari dovessero essere conformi alle sole norme UNI 12975. Per effetto della modifica apportata dal citato D.M. 26 ottobre 2007, invece, la certificazione di qualità di tali componenti è estesa ad ulteriori ipotesi di conformità alla legislazione vigente, ampliando le tipologie di pannelli solari per la cui installazione è riconosciuta la detrazione del 55%;
  • per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, non sia più necessaria la certificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti, che continua ad essere richiesta unicamente per il vetro solare - nuovo art. 8, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007.
Si ricorda che la detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2010 dall’art.1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la quale ha, contestualmente, introdotto alcune modifiche alla disciplina agevolativa, prevedendo:
  • la sostituzione della Tabella 3, allegata alla legge 296/2006, con efficacia dal 1° gennaio 2007, che rende operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici[1] - art.1, comma 23;
  • la ridefinizione, tramite decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini degli interventi di “riqualificazione globale” (art.1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art.1, comma 345, legge 296/2006) - art.1, comma 24, lett.a;
  • la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione - art.1, comma 24, lett.b;
  • una semplificazione per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali non è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell’edificio - art.1, comma 24, lett. c;
  • l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - art.1, commi 20-21;
  • l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010, per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (art.1, comma 347, legge 296/2006) - art.1, comma 286.
In allegato un utile quadro riepilogativo.

Fonte: www.ance.it
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