Superbonus 110% e bonus edilizi: via libera alle 3 cessioni del credito
La conversione in legge del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) da il via libera alla nuova versione dell'art. 121 del Decreto Rilancio
Dopo due mesi di ordinaria follia è arrivata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che tra le copiose e molto eterogenee disposizioni, interviene ancora una volta (forse neanche l'ultima) sull'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che riguarda il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni edilizie (sconto in fattura e cessione del credito).
Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo meccanismo di cessione del credito
Al blocco totale dei bonus edilizi dovuto alle prime modifiche del Decreto Legge n. 4/2022 non è stato sufficienti intervenire dopo poche settimane dal Decreto Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi) e proprio per questo la Legge di conversione del Sostegni-ter sta provando a sbloccare una situazione che al momento ha messo in crisi tutto il comparto dell'edilizia. Se le nuove disposizioni serviranno lo sapremo, però, solo nelle prossime settimane quando i principali player (le banche) decideranno se continuare l'acquisto dei crediti fiscali (che resta un ottimo investimento) oppure avranno anche loro esaurito la capienza fiscale (ed in questo caso sarà inutile continuare a parlare di proroghe).
Non vi è alcun dubbio, infatti, che aliquote fiscali a parte, il vero motore che ha accelerato e rilanciato l'edilizia sia stato il primo meccanismo delle opzioni alternative messo a punto dal Decreto Rilancio che ha sostanzialmente creato una moneta fiscale scambiabile che ha dato a tutti la possibilità di riqualificare gli immobili spendendo veramente poco (non sono mai stati un fan del "tuttogratis").
Con la legge di conversione del Sostegni-ter vengono modificate nuovamente le lettere a) e b), comma 1, art. 121 del Decreto Rilancio per dare più margine di manovra alle cessioni che da infinite sono passate, prima a una, poi a due per arrivare nell'attuale versione a 1+2. Vediamo come funzionano.
Lo sconto in fattura
Nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi, questi avranno la possibilità di utilizzare il credito in dichiarazione dei redditi oppure cederlo liberamente a chiunque la prima volta.
Chi acquista il credito dai fornitori avrà poi la possibilità di cederlo altre due volte (per intero) ma solo a:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Restano ferme le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e i controlli dell'Agenzia delle Entrate previsti all'art. 122-bis del Decreto Rilancio (articolo inserito prima dal D.L. n. 157/2021 e poi ripreso dalla Legge n. 234/2021).
La cessione del credito
Stesse modalità anche nel caso in cui il contribuente decidesse di cedere direttamente il credito fiscale maturato per gli interventi. Anche in questo caso la prima cessione resta libera mentre le successive due mantengono le stesse modalità già descritte per lo sconto in fattura. Quindi ulteriori 2 cessioni (sempre per intero) solo in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
E anche in questo caso restano ferme le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e i controlli dell'Agenzia delle Entrate previsti all'art. 122-bis del Decreto Rilancio.
Il regime transitorio
All'art. 28, comma 2 del Sostegni-ter è previsto che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.