Aiuti a imprese e lavoratori autonomi: la circolare del MISE
Il provvedimento dispone nuove agevolazioni per la Zona Franca Urbana colpita dal Sisma 2016, destinate anche a imprese costituite nel 2021
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la circolare n. 120680 del 28 marzo 2022 ha fornito chiarimenti per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il 2022 destinate a imprese e lavoratori autonomi localizzati nella zona franca urbana (ZFU) istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Sisma 2016, Aiuti a imprese e lavoratori autonomi: la circolare del MISE
La circolare in particolare disciplina l’apertura di un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore di:
- iniziative economiche già avviate nella ZFU al 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017;
- nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta di 59,4 milioni di euro destinati a:
- imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
- imprese e professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
La circolare ricorda che sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decretol egge 50/2017.
Requisiti di accesso
Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. I professionisti devono invece, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Inoltre i soggetti istanti devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana.
Le agevolazioni sono destinate ai soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
Importo delle agevolazioni
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di
- 200mila euro in generale;
- 100mila euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- 25mila euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, incluso il codice tributo appositamente istituito.
L’agevolazione concedibile, che consiste nel a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, in considerazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 4 con le seguenti modalità:
- a) il 40% delle risorse disponibili è ripartito, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari,
- b) il 60% delle risorse disponibili, è ripartito, in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni possono essere presentate decorrere dalle ore 12.00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12.00 del 4 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, sulla base dei modelli riportati negli Allegati alla Circolare.
Documenti Allegati
Circolare