Interventi in zona sismica: senza autorizzazione niente permesso di costruire
Il Tar Campania ricorda che non avere l'autorizzazione sismica significa non potere sanare in alcun modo un abuso edilizio
Un abuso edilizio commesso in zona sismica non può essere sanato, se non viene rilasciata l’autorizzazione sismica: lo conferma il Tar Campania con la sentenza n. 1614/2022 del TAR Campania, che ha ritenuto legittimo il diniego all’accertamento di conformità da parte di un’amministrazione comunale proprio per l'assenza di tale documentazione.
Nuova costruzione e autorizzazione sismica: la sentenza del TAR
Sull’edificio in questione erano stati eseguiti diversi interventi, tra cui la realizzazione di un solaio in acciaio, per i quali era stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria. Come ha rilevato il Comune, per questi lavori non solo non era stata depositata o rilasciata l’autorizzazione sismica, ma le opere comprendevano parti con rilevanza strutturale, per cui l’assenza di verifica sismica rendeva improcedibile la richiesta di sanatoria.
Zone sismiche: le norme del Testo Unico Edilizia
Il TAR ha confermato quanto deciso dal Comune, richiamando il Capo IV, sez. II “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia):
- l’art. 93, comma 1 prevede che “Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore”;
- l’art. 94 specifica ai primi due commi: “1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza”.
Autorizzazione sismica serve per inizio lavori
Come spiega il giudice amministrativo, per consolidata giurisprudenza, l'autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, è necessaria per l'inizio dei lavori. Questo implica che un permesso di costruire non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell’autorizzazione sismica.
Autorizzazione sismica e accertamento di conformità
Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui si tratti di legittimare ex post un intervento realizzato abusivamente: la conformità urbanistica di un manufatto implica, infatti, l’accertamento anche dell’idoneità sismica dell’immobile. In sua assenza quindi il Comune non poteva che negare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, motivo per cui il ricorso è stato respinto.
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Non solo: tale accertamento compete anche al Comune, tenuto conto del generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia spettante agli uffici tecnici comunali e dei poteri di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica assegnati a “ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali” dall’art. 103 dello stesso Testo Unico Edilizia.
Documenti Allegati
Sentenza