Realizzazione tettoia: pertinenza o nuova costruzione?
Le dimensioni e le caratteristiche sono fondamentali per qualificare correttamente la natura (e l'eventuale abusività) di una copertura
A volte un'autorizzazione da parte di un Comune viene interpretata come via libera alla realizzazione di strutture assolutamente abusive. Succede spesso con le tettoie, dove il confine tra edilizia libera e permesso di costruire può risultare labile. Quando però le caratteristiche e le dimensioni sono tali da configurare sicuramente una nuova costruzione, allora non c'è dubbio: si è un presenza di un abuso edilizio.
Tettoie e permesso di costruire: la sentenza del TAR
Ne è un chiaro esempio la sentenza del TAR Campania n. 613/2022, inerente il ricorso contro un ordine di demolizione di una tettoia di 190 mq, sostenuta da pilastri di cemento di oltre 3 metri di altezza. La ricorrente sosteneva di avere avuto per questa struttura un'autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio), fermo restando però che in quel momento essa era costituita da pali di legno e copertura in telo e si configurava come gazebo.
Il successivo ordine di demolizione, secondo il TAR, risultava assolutamente legittimo perché l’opera in questione era un organismo profondamente diverso da quello assentito e indubbiamente soggetto al rilascio del permesso di costruire.
Tettoia: caratteristiche strutturali e materiali
Come ha spiegato la giurisprudenza amministrativa anche in altre circostanze, gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, non rispondono al regime del permesso di costruire solo quando la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; diversamente tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. In questo caso la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire.
La tettoia in questione era tale per dimensioni e materiali utilizzati nella sua costruzione da arrecare una visibile alterazione dell'edificio o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico.
Manutenzione straordinaria o nuova costruzione?
Per quanto riguarda la qualificazione delle modifiche costruttive della tettoia come semplici opere di manutenzione straordinaria, il TAR ha ricordato che “Ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi, laddove, per struttura ed estensione, comporti significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie".
Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.
La tettoia è una pertinenza?
Stesse considerazioni valgono nei confronti della presunta natura pertinenziale del manufatto e della conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), del Testo Unico Edilizia: le caratteristiche, costruttive e dimensionali, della tettoia in questione non corrispondono a questi parametri e contrastano il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui “La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera c.d. principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Pertanto, una tettoia che occupi una superficie di dimensioni indubbiamente rilevanti non può ritenersi pertinenza urbanistica, in quanto possiede una propria individualità fisica e determina un'alterazione significativa dell'assetto del territorio”.
Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non si applica per quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire, come nel caso di una tettoia in ferro di rilevanti dimensioni.
Il ricorso è stato dunque respinto, confermando l’ordine di demolizione per una tettoia realizzata in assenza di permesso di costruire.
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Sentenza