Porte-finestra su balcone e vincolo paesaggistico: l’ok dal Consiglio di Stato
Se non esistono incompatibilità dal punto di vista urbanistico ed estetico, la Soprintendenza può rilasciare un parere positivo
La creazione di un balcone e di porte finestra di comunicazione tra un appartamento e lo spazio esterno non incontrano particolari problemi nella loro realizzazione, se non c’è incompatibilità dal punto di vista paesaggistico con le costruzioni circostanti.
Vincolo paesaggistico e costruzione balcone: la sentenza del Consiglio di Stato
Lo conferma il Consiglio di Stato, VI Sez., con la sentenza n. 1932/2022 inerente il ricorso contro il parere positivo rilasciato da una Soprintendenza ai sensi dell’articolo 167 del d. lgs. n. 42 /2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), relativamente ad una istanza di compatibilità paesaggistica presentata appunto per la realizzazione di un balcone e la trasformazione di alcune finestre in porta finestra in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
A tale parere si era opposto il vicino, che aveva presentato ricorso al TAR. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, sostenendo che il parere non era sorretto da un’adeguata motivazione e che in materia paesaggistica, anche i pareri favorevoli debbono essere adeguatamente motivati, quale garanzia di tutela dell’ambiente; per tale ragione l'onere di motivazione deve ritenersi sussistente sia in caso di diniego del titolo, sia in caso di assenso.
Il balcone crea una nuova volumetria?
Da qui l’appello: secondo Palazzo Spada, non sussistono invece elementi idonei a mettere in dubbio il riconoscimento della compatibilità paesaggistica, possibilità messa in discussione dal giudice di prime cure sotto il profilo della idoneità del balcone a creare nuova superficie utile.
Sul punto, il Consiglio ha ricordato che “Il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, previsto dall'art. 167, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004, per cui l'autorità preposta alla gestione del vincolo nei casi indicati accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico -giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico -edilizia, trattandosi di nozioni tecniche specificate dalla normativa urbanistico -edilizia e non dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.”
Quindi, anche ai fini di certezza del diritto, non è ammissibile che il concetto di superficie utile in ambito paesaggistico possa avere un significato differente e più ampio rispetto a quello utilizzato nella materia urbanistica ed edilizia, e tale da ricomprendervi sempre, ed in ogni caso, superfici calpestabili esterne.
In particolare, come spiega Palazzo Spada, in ambito edilizio e urbanistico, la qualificazione della superficie di un balcone in termini di “superficie utile” viene solitamente collegata alla realizzazione di opere di tamponamento del balcone, finalizzate a trasformarlo in veranda o a utilizzarlo quale ampliamento di un locale interno preesistente: quindi una superficie esterna del tutto aperta ed esposta alle intemperie non può certo considerarsi quale superficie “agibile”, cioè quale superficie in cui sia consentito di esplicare le normali azioni della vita quotidiana.
La realizzazione di un balcone scoperto, collocato sulla facciata di un edificio, non crea una “superficie utile” ai fini edilizi, urbanistici o paesaggistici, fatta salva la dimostrazione dell’esistenza di una specifica norma locale che imponga di computarla ai fini del rispetto di parametri edilizi ed urbanistici. Nel caso in esame, non c’è motivo per cui la Soprintendenza avrebbe dovuto dare un parere negativo sulla compatibilità paesaggistica delle opere in contestazione, o, viceversa, a dover motivare specificamente le ragioni della ritenuta compatibilità.
Onere di motivazione di un provvedimento
L’unico aspetto su cui la Soprintendenza era effettivamente gravata dall’onere di dare una motivazione, dato che la disciplina urbanistica non conteneva norme particolari inerenti la realizzazione di balconi o porte finestra, riguardava l’impatto estetico del manufatto, e riguardo a tale aspetto la Soprintendenza ha ritenuto di poter dare “parere favorevole in quanto paesaggisticamente compatibile ben inserendosi il balcone nell’architettura locale”. Tale motivazione, benché sintetica, fa intendere che il balcone, e le aperture realizzate per accedervi, sono state realizzate in uno stile conforme a quello delle costruzioni circostanti.
Inoltre il Consiglio ha aggiunto che, pur potendosi condividere, in linea di principio, l’affermazione secondo cui in materia paesaggistica debbono essere motivati sia i provvedimenti sfavorevoli che quelli favorevoli all’interessato, tuttavia non si può ritenere che l’onere di motivazione del provvedimento favorevole debba spingersi al punto tale di obbligare sempre l’autorità preposta alla valutazione del vincolo ad una minuziosa indicazione delle ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica; in particolare quando – come nel caso di specie – non siano chiaramente individuati i criteri in base ai quali deve essere espressa la valutazione, che perciò finisce per essere ampiamente discrezionale.
Dato che nel parere della Soprintendenza non c’è un evidente difetto di motivazione, l’appello è stato accolto, confermando l’autorizzazione rilasciata per la realizzazione del balcone scoperto e delle porte finestra di collegamento con l’interno dell’appartamento.
Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia
Documenti Allegati
Sentenza