Superbonus 110%: la coibentazione può essere un intervento trainato?

L'esperto risponde: un intervento di isolamento termico di una superficie disperdente può rientrare tra gli interventi trainati dal superbonus 110%?

di Gianluca Oreto - 13/04/2022

L'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto nel nostro ordinamento una particolare detrazione fiscale del 110% (superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica indicati all'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013.

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

In particolare, il Decreto Rilancio ha indicato due tipologie di intervento:

  • i trainanti, che accedono direttamente al superbonus 110%;
  • i trainati, che possono accedere al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno dei primi.

Interventi che devono rispondere ad alcuni requisiti, primo fra tutti il doppio salto di prestazione energetica, raggiungibile anche congiuntamente.

Superbonus 110% e coibentazione: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo ad Alessio T. che chiede se un intervento di coibentazione inferiore al 25% della superficie disperdente lorda (come il solo tetto caldo) possa essere trainato dalla sostituzione dell'impianto di riscaldamento (intervento trainante).

Per rispondere a questa domanda è preliminarmente opportuno ricordare le due tipologie di intervento trainante definite all'art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Quest'ultimo intervento da effettuarsi sulle parti comuni di edifici plurifamiliari oppure su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Gli interventi trainati

Al comma 2, art. 119 del Decreto Rilancio sono, invece, definiti gli interventi trainati, ovvero:

  • quelli di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tra gli interventi di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2016 sono indicati quelli di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Superbonus 110% e coibentazione: la risposta dell'Esperto

Da questa ricostruzione normativa, risulta evidente che una volta realizzato l'intervento trainante di sostituzione dell'impianto di climatizzazione, il beneficiario potrà accedere al superbonus 110% come intervento trainato per l'isolamento termico di una superficie opaca senza il vincolo del 25% della superficie opaca che servirebbe esclusivamente allo stesso per avere accesso come trainante.

Il tutto rispettando chiaramente i requisiti previsti per l'intervento di coibentazione delle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra.

Per questi ricordiamo il limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare e i principali requisiti tecnici per l'intervento:

  • coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • coibentazione di un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
  • valori di trasmittanza termica iniziali (U) superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • valori di trasmittanza termica finali (U) inferiori o uguali:
    • ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • rispetto di tutte le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
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