Accertamento di conformità: l’istanza non annulla ordine di demolizione
Il TAR spiega la differenza tra sospensione dell'efficacia e annullamento di un provvedimento
Un’istanza di accertamento di conformità non annulla un ordine di demolizione ma ne sospende soltanto l’efficacia. Si tratta di un punto fermo, nella giurisprudenza amministrativa, su cui è tornato a parlare il TAR Lazio con la sentenza n. 2621/2022, inerente il ricorso contro un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001(Testo Unico Edilizia) che un’Amministrazione ha emesso per una serie di opere prive di titolo edilizio e insistenti su aree assoggettate a vincolo paesaggistico.
Accertamento di conformità e ordine di demolizione: la sentenza del TAR
Secondo l’Amministrazione tutte le opere sarebbero state realizzate in violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dell’art. 55 n.t.a. del PRG locale, oltre che in violazione degli artt. 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 per l’assenza di denuncia e autorizzazione del Genio civile per le opere in cemento armato, in un immobile posto in zona agricola di pregio paesaggistico.
Autorizzazioni commerciali non sono titoli edilizi
Secondo il ricorrente, le strutture in questione, costituenti uno stabilimento balneare, sarebbero state oggetto di “autorizzazioni all’esercizio di attività turistico-balneari” rilasciate dal Comune nel 2012. Come ha spiegato il TAR, il rilascio di atti di assenso allo svolgimento di attività commerciali (come la somministrazione di alimenti e bevande), per quanto richieda la regolarità edilizia del manufatto in cui esse si svolgono, data per presupposta, non esplica tuttavia effetti abilitanti o sananti di opere edilizie, trattandosi di titoli assunti all’esito di procedimenti del tutto distinti da quelli edilizi in quanto preordinati alla tutela di interessi pubblici differenti. Questo elemento non può perciò essere ritenuto ostativo all’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi.
Manutenzione non è legittima se fatta su manufatti abusivi
Inoltre, secondo il ricorrente gli interventi:
- sarebbero consistiti in opere di manutenzione interna ed esterna o di modifica delle ripartizioni interne della struttura;
- avrebbero avuto natura transitoria, in quanto correlati ad attività stagionali
- sarebbero comunque relativi a immobili ante ’67 e che la natura delle strutture escluderebbe comunque la necessità di permesso di costruire in base all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001;
- avrebbe presentato istanza di sanatoria “per le eventuali difformità riscontrate dal Comune”, al fine di regolarizzarne la posizione urbanistica e di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale.
Sul punto il TAR ha osservato che, tramite perizia, la struttura non esisteva prima del 1967 e che non si trattava di opere provvisorie, per cui esse erano abusive perché realizzate in assenza di titolo edilizio.
A questo proposito il Collegio ha richiamato il pacifico indirizzo secondo cui “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria”.
Di conseguenza, anche un’eventuale ipotesi di manutenzione è irrilevante dal momento che, come giustamente rilevato dall’amministrazione, se pure così fosse, gli interventi in questione dovrebbero comunque accedere a opere legittimamente assentite.
Istanza di accertamento di conformità: ordine di demolizione annullato o sospeso?
Infine, respingendo in toto il ricorso, il TAR ha spiegato appunto che non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, che, a differenza della domanda di condono, “non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso”, determinando “soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso”, tanto che in caso di rigetto dell’istanza in questione “l’ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia”.
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Sentenza