Chiusure d’ambito degli edifici civili: in Gazzetta la nuova RTV
Analisi della nuova regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito degli edifici civili e implicazioni pratiche con gli interventi di superbonus sui prospetti
Come anticipato nel precedente articolo del 21/06/2021, la Regola Tecnica Verticale “Chiusure d’ambito degli edifici civili” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 08/04/22, con il D.M. 30/03/2022. Tale RTV rappresenta il Capitolo V.13 del Codice di Prevenzione Incendi.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione corrisponde a quello del D.M. 03/08/2015, limitato agli edifici civili, che sono regolati dalle RTV, mentre per gli ambiti di tipo industriale, che vengono trattati con la RTO, la V.13 potrà costituire un utile riferimento. Conseguentemente, a seguito dell’emanazione di ulteriori RTV (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, impianti sportivi, ecc.) si osserverà estendersi il campo di applicazione del D.M. 30/03/2022.
I riferimenti alla V.13 dovranno essere integrati rispettivamente nei paragrafi S.1.7 comma 2 e S.3.5.6 comma 1 dei Capitoli Reazione al fuoco e Resistenza al fuoco del Codice, dove vengono richiamati gli obiettivi di contrasto alla propagazione dell’incendio di facciata.
Entrata in vigore e ambito di applicazione
Il D.M. 30/03/2022 entrerà in vigore il 07/07/2022, novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come già indicato, la V.13 si presenta come una Regola tecnica verticale anomala, in quanto possiede un ambito di applicazione prettamente orizzontale, andando ad integrare le indicazioni fornite dalle altre RTV già emanate o anche di prossima pubblicazione.
Il D.M. 30/03/2022 rappresenta l’alternativa alla Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 (al momento viene mantenuto il doppio binario), con la quale condivide i seguenti obiettivi: limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito; evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
A differenza della linea guida del 2013, che aveva inizialmente carattere di volontarietà e che è stata resa cogente solo per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m, così come definita dal D.M./11/1983, dal D.M. 25 gennaio 2019 “Modifiche e integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, la V.13 dovrà essere necessariamente osservata nel caso di edifici civili progettati applicando il Codice di prevenzione incendi.
L'influenza sul superbonus 110%
L’esigenza di regolamentare la sicurezza delle frontiere esterne delle opere da costruzione è certamente piuttosto sentita, soprattutto se si considera la frenetica attività in atto, riguardo gli interventi di efficientamento energetico legati al Superbonus 110%.
In linea con l’impostazione del Codice, la V.13 non prevede condizioni di installazione diverse per gli edifici esistenti rispetto a quelli nuovi, tuttavia tiene conto delle realizzazioni già eseguite o autorizzate, in attività che abbiano acquisito valutazioni progetto o approvazioni in deroga, o per le quali sia stata presentata la SCIA antincendio (con riferimento rispettivamente agli articoli 3, 7 e 4 del D.P.R. 151/2011), al momento della sua entrata in vigore.
All’articolo 4 comma 3 del D.M. 30/03/2022 viene data evidenza della prossima determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, nonchè dei criteri di accettabilità degli stessi, ai fini dell'impiego, in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.
Tale aggiornamento, che confluirà in più provvedimenti normativi, si è reso necessario per rendere pienamente comparabili i metodi di prova dei prodotti da costruzione nazionali con quelli europei, in quanto questi ultimi sono riferiti ad un maggiore numero di parametri misurabili (rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio, gocciolamento particelle ardenti, …), e in considerazione delle moderne tipologie di produzione e dei materiali e manufatti innovativi utilizzati come chiusure d’ambito.
Gli eventi incidentali recentemente osservati infatti, hanno evidenziato la necessità di comprendere il comportamento non solo sulla superficie, ma anche all’interno del sistema di facciata e la propagazione del fuoco attraverso le intercapedini, oltre a quella di limitare la possibilità di incendi covanti e del distacco di paramenti di facciata.
Differenze con altre RTV
La RTV “Chiusure d’ambito degli edifici civili” fornisce una vasta gamma di definizioni, in grado di comprendere tutte le tipologie di facciate e prevede una classificazione in base alla quota dei piani, all’affollamento e al profilo di Rvita attribuibile all’attività, ma non ricalca pienamente lo schema delle altre RTV in quanto fornisce puntuali indicazioni soltanto relativamente alle misure antincendio S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, e S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, e non richiede l’attribuzione di alcun livello di prestazione, contrariamente a quanto finora previsto.
Per edifici ad un solo piano fuori terra, o con quota di tutti i piani compresa fra -1 m e 12 m e affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, e per quelli che non includono compartimenti aventi Rvita pari a D1, D2 (adibiti a degenza, terapia intensiva, o sala operatoria), che sono classificati SA, non sono richiesti particolari requisiti di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.
Per edifici aventi quote di tutti i piani h inferiore a 24 m, e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (classificati SB), vengono richiesti materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco (materiali che contribuiscono in modo moderato all’incendio).
Per tutti gli altri edifici (classificati SC), vengono richiesti materiali appartenenti al gruppo GM1 di reazione al fuoco (materiali che contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio).
Per quanto indicato precedentemente, nel riferirsi alla tabella S.1-7 del Codice, Capitolo S.1 “Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento” si dovrà tenere conto soltanto dei prodotti verificati con il metodo delle classi europee.
Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito classificate SA, di edifici con qf ≤200 Mj/m2, o protette da impianto di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (Capitolo S.6).
Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione delle fasce di separazione resistenti al fuoco da eseguire in facciata, pienamente descritte, che diventano elementi atti ad assicurare il rispetto delle compartimentazioni orizzontali e verticali di progetto.
Per quanto riguarda le facciate a doppia pelle ventilate, vengono indicate le caratteristiche di resistenza al fuoco sia delle pelli che delle intercapedini, elementi che hanno mostrato particolare criticità nella propagazione degli incendi di facciata.
Ulteriori importanti provvedimenti inerenti la misura antincendio Reazione al fuoco verranno, in tempi brevi, assunti.