Eliminazione barriere architettoniche in condominio: a chi spetta la detrazione?
Il Fisco spiega il criterio di ripartizione delle agevolazioni in caso di spese sostenute da un solo proprietario sulle parti comuni
Le detrazioni previste per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati in parti condominiali da un soggetto con disabilità grave e con difficoltà motorie, vanno ripartite secondo la tabella millesimale oppure spettano tutte al contribuente che ha sostenuto le spese? Si tratta di un interessante quesito posto a Fisco Oggi e che fornisce uno spunto per ricordare in cosa consistono le agevolazioni per questa tipologia di lavori.
Detrazioni per interventi di eliminazione barriere archiettoniche: la risposta del Fisco
La richiesta riguarda nello specifico l’installazione di un montascale: si tratta di un intervento che, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, rientra tra quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali.
In particolare, come stabilito dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per questi interventi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2024, una detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo, su una spesa massima di 96.000 euro. Essa non va ripartita secondo le quote millesimali della tabella condominiale perché l’intervento è favore del soggetto con disabilità e non anche degli altri condòmini che non hanno necessità o interesse a utilizzarlo. Di conseguenza, il contribuente che sostiene interamente il costo dei lavori, avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata.
Eliminazione barriere architettoniche: il Bonus 75%
Inoltre, esclusivamente per il 2022, l’art. 1, comma 42 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto il bonus 75% aggiungendo l’art. 119-ter al Decreto Rilancio. La norma, rubricata “Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche” ha previsto per l'anno 2022 una nuova detrazione fiscale del 75%, da applicare alle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
L’agevolazione può essere utilizzata scegliendo una fra le seguenti modalità:
- direttamente in dichiarazione dei redditi, ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
- mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
Bonus 75% e Barriere architettoniche: il calcolo dei limiti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese che oscilla fra i 30.000 e i 50.000 euro, che tiene conto dei seguenti criteri:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Il bonus del 75% si applica anche ad interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.