Costi manodopera: quali vanno indicati nell'offerta?
Nel caso di figure non impiegate stabilmente, non sussiste l'obbligo di includerle nei costi del personale
Un operatore può omettere di inserire nei costi della manodopera le figure non impiegate stabilmente, quando il bando non ne prevede l'obbligo di presenza. A confermarlo è il TAR Toscana, con la sentenza n. 525/2022, sul ricorso proposto da un operatore contro l'aggiudicazione di un servizio da parte di un altro concorrente, perché l'offerta sarebbe stata carente di alcuni oneri relativi alla manodopera.
Costi manodopera nell'offerta: quali sono obbligatori?
Nel caso in esame, a parere della società ricorrente, nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, la Stazione appaltante non avrebbe appunto tenuto conto degli oneri imputabili alle figure del Responsabile del servizio e del Coordinatore.
Il TAR non è stato dello stesso avviso: il bando di gara affida al Responsabile del servizio e al Coordinatore delle mansioni che non prevedono la continua presenza in loco. Si tratta quindi di posizioni che, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini della qualità del servizio offerto, svolgono funzioni di supervisione e indirizzo e non possono, quindi, considerarsi stabilmente occupate nella esecuzione della commessa, come richiede la giurisprudenza.
I costi manodopera vanno indicati per figure stabili
Come spiega il giudice amministrativo, l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, oppure lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto.
Solo nel caso in cui il bando preveda espressamente, anche per questa tipologia di figure, una presenza fisica e non una mera reperibilità allora il costo va inserito nell’offerta: diversamente, l’imputabilità pro quota dei relativi oneri nell’ambito del costo del personale è quindi affermata come mero obiter dictum.
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