Ristrutturazione edilizia: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al d.P.R. n. 380/2001
Sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34 del 2022 con le modifiche al Testo Unico Edilizia che riguardano gli interventi in area vincolata
Confermate le modifiche al testo unico edilizia. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) sono ufficiali le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che riguardano, in particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia in area vincolata.
Ristrutturazione edilizia: le modifiche al d.P.R. n. 380/2001
Entrando nel dettaglio, il nuovo comma 5-bis inserito all'art. 289 del Decreto Bollette apporta le seguenti modifiche al testo unico edilizia:
- all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,”;
- all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria” ».
Gli effetti delle modifiche
Con la modifica che interessa la ristrutturazione viene prevista la possibilità di restare all'interno di questa definizione in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali, modificando sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e prevedendo incrementi di volumetria.
Stiamo parlando, dunque, delle aree tutelate per legge:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.
Per questi interventi, con la modifica che riguarda l'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, sarà necessario richiedere il permesso di costruire.
Poca chiarezza
Ciò che non è chiaro come mai questo "ampliamento" nella definizione di ristrutturazione edilizia non siano stati inseriti gli edifici con vincoli di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali che definisce immobili ed aree di notevole interesse pubblico:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Documenti Allegati
Legge 27 aprile 2022, n. 34