Superbonus 110%: col Decreto Bollette nuove spese ammissibili
Sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 34 del 2022 che estende le detrazioni fiscali del 110% alle spese relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici
Nuove modifiche all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che riguardano le spese ammissibili al superbonus 110%. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) viene ufficializzata la quindicesima modifica che a vario titolo riguarda uno degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con la quale sono nati il superbonus 110% e le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Spese ammissibili
Oltre alle modifiche che riguardano l'art. 121 del Decreto Rilancio ed in particolare il meccanismo di cessione del credito, con il nuovo comma 1-bis inserito dalla legge di conversione all'art. 15 del Decreto Bollette viene aggiunto il comma 1.1 all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020.
Modifica che riguarda le spese ammissibili al superbonus 110% per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, ovvero art. 119, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Rilancio. Tra queste adesso rientrano quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che accedono all'ecobonus 110%.
Documenti Allegati
Legge 27 aprile 2022, n. 34