Credito di imposta per canoni di locazione delle imprese: la risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate definisce i limiti alla fruizione dell'agevolazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Aiuti di Stato e detrazioni sui canoni di locazione per le imprese: il Fisco ritorna a chiarire l’entità delle agevolazioni, di diversa entità secondo il momento in cui sono state richieste e soprattutto in base al periodo di riferimento.
Detrazioni canoni di locazione per imprese: a quanto ammontano?
L’occasione per farlo è la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 237/2022, relativa al quesito presentato da una società che svolge la propria attività in negozi dislocati su tutto il territorio nazionale, in forza di contratti di locazione e affitto d'azienda. Nonostante l'azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi durante l’emergenza Covid-19, la società istante ha continuato a pagare i canoni di locazione dovuti per l'occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
Le norme di riferimento
Sulla base di questa situazione, la società ha chiesto chiarimenti al Fisco relativamente a:
- quale sia il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell'entità fruibile del credito d'imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020;
- come debba essere interpretato l'ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che "(...) in qualsiasi momento, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa".
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato il quadro normativo entro cui si configurano gli aiuti, cominciando dall’art. 28 del Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare:
- il comma 1 del citato articolo prevede che "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo";
- il comma 2 stabilisce che "il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni (...)".
- il comma 3-bis, in base al quale "Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento."
- Il successivo comma 5 prevede, a sua volta, che il credito d'imposta "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".
- Ai sensi del comma 6 dell'articolo 28, il credito d'imposta in esame "è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni";
- Infine, il successivo comma 9, prevede che le disposizioni dello stesso articolo 28 "si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".
Massimale del credito d'imposta
Con l'articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è stata estesa anche al credito di imposta, la modifica del Quadro del 28 gennaio 2021 ("Quinta Modifica") con cui è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa.
Infine, il decreto ministeriale 11 dicembre 2021 ha stabilito che gli aiuti sono pari a:
- 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, ovvero:
- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.
Per altro, nella risposta n. 153/E del 23 marzo 2022, è stato chiarito che con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;
- data di approvazione della compensazione da intendersi
alternativamente come:
- data della maturazione;
- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- - data di presentazione del modello F24".
Ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la "data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario" tra la "data di presentazione della dichiarazione dei redditi" e la "data di approvazione della compensazione", il credito d'imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d'azienda soggiace:
- al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Aiuti più alti, ma massimali invariati
Massimali invariatiInfine, per quanto riguarda la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. "Aiuti di importo limitato" la quale prevede ora che, "in qualsiasi momento ", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro, il Fisco precisa che l'aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022, ma che restano inalterati i massimali pari a 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.
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Risposta