Il progetto architettonico è opera coperta da diritto d’autore
Non si può riutilizzare un progetto senza il consenso dell’architetto che lo ha ideato
Il progetto architettonico è un’opera artistica e intellettuale e come tale è coperta da diritto d’autore: lo conferma il Tribunale Civile di Palermo, con un’importante sentenza che chiarisce i limiti di utilizzo (e riutilizzo) di un layout, tanto più se si tratta di spazi commerciali.
Progetto architettonico e diritto d'autore: la sentenza
Il caso nasce dal ricorso presentato da un architetto contro una catena di supermercati per violazione del diritto d’autore: il professionista aveva ricevuto dall’azienda l’incarico che per la progettazione, la direzione artistica e la realizzazione di un punto vendita, stabilendo espressamente nel contratto che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica” e che questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l’intervento. In un secondo momento, il diritto di utilizzare il progetto architettonico, era stato esteso, previo accordo, ad altri due punti vendita, per essere poi invece utilizzato senza alcun consenso per il restyling di altri tre ulteriori negozi.
Secondo il ricorrente si era in presenza di violazione del contratto e del diritto d’autore e di proprietà intellettuale, in quanto il progetto costituiva originale opera creativa dell’ingegno, tutelata dalla normativa sul diritto di autore e da quella sulla concorrenza.
Il progetto architettonico è un'opera d'arte
Nel valutare il caso, i giudici hanno per prima cosa sottolineato quanto stabilito dall’art. 12 della legge a tutela del diritto d’autore, ossia che “l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”.
Inoltre, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, in tema di diritto d’autore:
- i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione dello stesso progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto;
- il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto d'autore non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di una oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
- un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale opera dell'architettura, ai sensi dell'art.2 n. 5 della legge sul diritto d’autore. Non rileva il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici, comuni e già utilizzati nel settore dell'arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell'autore.
Alla luce di tali principi, i giudici hanno ritenuto che il progetto architettonico avesse i requisiti per beneficiare della tutela sul diritto d’autore, che prevede un sistema di difese e sanzioni civili funzionale alla protezione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
L’architetto era stato incaricato, per tre punti vendita e a fronte della pattuizione di un corrispettivo:
- della “progettazione di massima comprensiva di rilievi in loco dei locali, studio del lay-out e redazione di particolari costruttivi e decorativi dell’esercizio commerciale comprendente la componentistica di arredamento e gli spazi di servizio”;
- del “progetto di allestimento interno dell’intervento, scelta dei materiali di rivestimento e di esecuzione della componentistica di arredamento, dei corpi illuminanti e delle controsoffittature”;
- della “direzione artistica in fase di progettazione e realizzazione della componentistica di arredamento”, della “consulenza artistica in loco di tutta la parte di componentistica, arredamento e allestimento”.
Il progetto detta uno stile unico e riconoscibile
Proprio la realizzazione di tale progetto ha reso immediatamente riconoscibili e distinguibili dagli altri operanti nello stesso settore, i negozi del marchio, nei quali “l’architettura dell’ambiente gioca un ruolo fondamentale e deve estremizzare la percezione dei prodotti” e “arredamenti, design, luci, musica sono costruiti intorno a una precisa filosofia che pone al centro il cliente”.
Negli altri tre locali su cui si è applicato lo stesso format, nessun incarico è stato conferito all’architetto, né è stato acquisito il suo consenso allo sfruttamento del progetto, benché nel contratto precedentemente sottoscritto fosse stato espressamente stabilito che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica” e che questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l’intervento.
Se per un verso non sussistono gli estremi del plagio – dato che la società non ha attribuito ad altri la paternità del progetto – non si può dubitare della violazione, da parte della convenuta, del diritto di sfruttamento economico del progetto di cui l’architetto che lo ha ideato è titolare esclusivo essendone l’autore (artt. 2 e 5 L.A.).
La società è stata quindi condannata al risarcimento del danno, in solido con l’architetto che aveva curato l’allestimento dei nuovi tre punti vendita, realizzato sfruttando illecitamente la base del progetto usurpato.
Documenti Allegati
Sentenza