Bonus edilizi e cessione del credito: modifiche work in progress
Arriva il quarto passaggio, consentito però soltanto se fatto dalla banca verso i propri correntisti
Quarta cessione del credito, si parte: con la legge di conversione n. 34/2022, è stato inserito nel D.L. n. 17/2022 l’articolo 29-bis, che permette, dall'1 maggio 2022, un'ulteriore cessione, anche se a condizioni piuttosto stringenti. Tutto lascia presagire che prima o poi sarà necessario un nuovo correttivo, a testimonianza della difficoltà, da parte del legislatore, nel dare stabilità e certezza alla disciplina.
Cessione del credito, si cambia di nuovo
Del "cantiere aperto" che è la cessione del credito ne sono testimonianza gli ormai due anni di modifiche che si sono succedute a partire dal Decreto Rilancio. Sostanzialmente, si è passati da un regime in cui non c’era alcun limite, a una stretta notevole, mirata a prevenire possibili comportamenti scorretti; un irrigidimento tale da provocare quasi la paralisi del settore, a cui si è cercato di porre rimedio ponendo delle condizioni meno forti, ma che potessero garantire di operare nella legalità.
Tutto nasce con il D.L. n. 34/2020 che, all’art. 121 stabilisce che per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (con la legge di Bilancio 2022 l’agevolazione è stata estesa anche agli anni 2022, 2023 e 2024), è possibile optare, in luogo della detrazione in dichiarazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. “sconto in fattura”) oppure per un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari), con possibilità, per questi ultimi, di illimitate ulteriori cessioni. Tale agevolazione si applica per queste tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali);
- efficienza energetica ex art. 14, Dl 63/2013 (cd. Ecobonus) e art. 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020 (cd. Superbonus)
- interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 (cd. Sismabonus); articolo 119, comma 4, Dl 34/2020, Super Sismabonus;
- installazione di impianti fotovoltaici, come previsto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir e dall’articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ex art. 16-ter, Dl 63/2013 e art. 119, comma 8, Decreto Rilancio;
- eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter, DL 34/2020), come previsto dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna ex art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019, cd. “Bonus Facciate”).
I correttivi al Decreto Rilancio
A fine ottobre si è iniziato a parlare di possibili frodi fiscali per utilizzo improprio dei crediti d’imposta, per cui sono state introdotte con il cd. Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021) alcune misure preventive:
- estensione dell’obbligo di visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni anche nel caso in cui il “superbonus” è utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi e alle opzioni riguardanti lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus”;
- estensione dell’obbligo di asseverazione della congruità delle spese tutti i bonus edilizi;
- in casi sospetti, il Fisco può sospendere, per un massimo di trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni di opzione, al fine di espletare gli opportuni controlli preventivi. Qualora vengano accertate irregolarità, può procedere con il recupero degli importi dovuti, maggiorati di sanzioni e interessi.
Il decreto è stato poi abrogato e interamente recepito, salvo alcune modifiche, dalla legge di Bilancio 2022, ma la cessione del credito ha continuato la sua metamorfosi. Il cambiamento più incisivo è stato indubbiamente quello introdotto con il D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-Ter), che ha stoppato la cessione infinita.
Con il provvedimento si è infatti stabilito che è ammessa una sola cessione ad altri soggetti , corrispondente a quella operata direttamente dal contribuente o effettuata dal fornitore che ha praticato lo sconto in fattura al contribuente. Unica eccezione, i soli crediti che al 7 febbraio sono stati già oggetto di un’opzione, per i quali è possibile un’ulteriore cessione a soggetti terzi.
Da qui, il caos. Tantissime imprese si sono ritrovate con migliaia di euro di crediti in mano, senza possibilità di cederli; persino istituti bancari e Poste hanno temporaneamente chiuso le piattaforme di cessione, perché impossibilitate a potere acquisire i crediti. In questo senso, il D.L. n. 13/2022 ha cercato di fungere da correttivo, con l’inserimento di due nuove cessioni, purché effettuate nei confronti di soggetti accreditati come istituti bancari e assicurativi.
La quarta cessione
Ma anche in questo caso la coperta si è rilevata troppo corta, perché i crediti da cedere sono molti di più di quanto è possibile per le tasche di banche e istituti accreditati. Contribuenti, professionisti, imprese e industrie hanno quindi chiesto a gran voce un nuovo correttivo, che sembra essere arrivato con la conversione in legge del "Decreto Energia" e l'inserimento dell'art. 29-bis nel “decreto Energia”.
È stata infatti aperta timidamente una strada alla quarta cessione, concessa solo a condizione che riguardi un credito per il quale è esaurito il numero delle possibili precedenti cessioni e se banca nei confronti di un proprio correntista. Ciò dovrebbe evitare che, esaurita la capienza fiscale degli istituti bancari, il comparto edilizio possa tornare a bloccarsi.
Al momento quindi la legge dispone che, dopo la prima cessione “libera”, è possibile procedere con:
- due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati;
- una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore di propri correntisti che potranno utilizzarle esclusivamente in compensazione.
Più che una soluzione, sembra essere una pezza messa frettolosamente, che lascia spazio a nuove ipotesi e nuove possibili modifiche. I lavori continuano...